Cassazione Civile, Ordinanza n. 21618/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione di terreni privati da parte di un ente locale per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente, sulla base di atti amministrativi poi annullati dal giudice amministrativo. In primo grado e nei successivi gradi di merito si è discusso del risarcimento del danno da occupazione illegittima/usurpativa e della quantificazione del valore dei suoli, dei manufatti e dei frutti pendenti, oltre che del danno per il mancato godimento dei fondi nel periodo intermedio. Dopo due cassazioni, la Corte d’appello di rinvio ha nuovamente liquidato il risarcimento in via equitativa, usando alcuni avvisi di accertamento e altri atti come parametri di stima, con un importo finale inferiore a quello fissato nella precedente sentenza di rinvio. I proprietari hanno proposto ricorso principale lamentando: violazione dell’art. 394 c.p.c. per asserita reformatio in peius in assenza di impugnazione incidentale del comune; violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. per difetto di motivazione e per mancata considerazione del danno da impossibilità di sfruttamento edificatorio; omesso esame di fatti decisivi. Il comproprietario/parte originaria ha proposto ricorso incidentale con censure sostanzialmente analoghe sulla quantificazione equitativa, sulla mancata considerazione del valore edificatorio dei suoli e sulla pretesa violazione dell’art. 394 c.p.c. La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo infondate le doglianze sulla reformatio in peius e inammissibili o infondate quelle sulla liquidazione del danno e sul vizio motivazionale. Ha confermato quindi la decisione di rinvio e condannato i ricorrenti principali alle spese nei confronti del comune, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha affermato che, dopo la cassazione della precedente sentenza di appello per difetto di motivazione sulla quantificazione, il giudice di rinvio poteva procedere a una nuova liquidazione anche in senso peggiorativo rispetto alla decisione cassata, poiché l’oggetto del giudizio era nuovamente la determinazione del risarcimento. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficientemente specifica nell’indicare i parametri utilizzati e le ragioni della loro attendibilità, mentre le censure dei ricorrenti erano generiche o dirette a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha escluso che l’omesso esame possa riguardare deduzioni difensive o argomentazioni, trattandosi invece di un fatto storico decisivo. Confermata dunque la liquidazione del danno e la compensazione parziale delle spese operata dal giudice di rinvio; i ricorrenti principali sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di cassazione al comune resistente.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio, una volta cassata la sentenza precedente, il giudice non è vincolato a mantenere intatto il risultato economico già raggiunto; l’oggetto del rinvio va delimitato dalle questioni devolute e può condurre a una nuova quantificazione anche peggiorativa rispetto alla decisione cassata.
La liquidazione del danno patrimoniale può avvenire in via equitativa quando la stima analitica non sia affidabile; il giudice deve però esplicitare i criteri seguiti e applicarli concretamente ai beni oggetto di valutazione.
L’omesso esame denunciabile in cassazione riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non le deduzioni difensive, le argomentazioni o le contestazioni di parte.
Nel giudizio di rinvio e nella delimitazione del devolutum rilevano i motivi di impugnazione, che determinano l’oggetto della nuova cognizione.
Le questioni non devolute o non censurate possono formare giudicato interno; tuttavia la critica ad uno snodo logico della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti di legge, va dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico delle parti soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la cassazione della sentenza di merito per difetto di motivazione sulla quantificazione del danno riapre integralmente la questione della liquidazione; il giudice di rinvio può quindi rideterminare il risarcimento anche in peius rispetto alla precedente statuizione.
- Non esiste, nel processo civile, un generale principio di divieto di reformatio in peius: il limite della decisione di rinvio è dato dall’oggetto devoluto dai motivi di impugnazione e dal giudicato interno formatosi sulle questioni non censurate.
- Quando il danno non è stimabile con affidabilità tramite criteri analitico-ricostruttivi, è legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa, purché la sentenza esponga i parametri considerati, ne giustifichi l’attendibilità e li applichi ai singoli beni o voci di danno.
- In sede di legittimità, la censura di vizio motivazionale non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o nella mera denuncia di mancata considerazione di deduzioni difensive; deve riguardare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La critica a uno solo degli elementi costitutivi della statuizione devolve nuovamente al giudice l’intera questione logico-giuridica, e non soltanto il singolo passaggio censurato.
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