Cassazione Civile, Ordinanza n. 23984/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione risarcitoria promossa dal fallimento contro l'amministratore unico della società, ritenuto responsabile di varie condotte di mala gestio: capitalizzazione indebita di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità senza i presupposti, appostazione di crediti fittizi e di sopravvenienze attive poi stornate, rimborso di finanziamenti ai soci in violazione dell'art. 2467 c.c. e prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante una causa di scioglimento già insorta. In primo grado il danno era stato quantificato con criterio patrimoniale differenziale; in appello l'amministratore ha contestato soprattutto la quantificazione del danno e il nesso causale, sostenendo anche che non si fosse formato giudicato sull'an debeatur. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato l'atto di appello ritenendo devoluto solo il quantum e non anche l'esistenza delle condotte di mala gestio, con conseguente affermazione ingiustificata del giudicato interno; 2) violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., per avere la Corte recepito acriticamente la CTU nella quantificazione del danno e rettificato dati di bilancio relativi ai crediti del 2008, ponendo a carico del ricorrente un danno non provato, almeno per una parte; 3) violazione dell'art. 198 c.p.c., per non aver esteso l'indagine peritale a ulteriore documentazione contabile nella disponibilità della curatela e non acquisita in giudizio, che secondo il ricorrente sarebbe stata necessaria per rispondere ai quesiti del consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che dagli stessi argomenti della censura emergeva che l'appello investiva soltanto il criterio di quantificazione del danno e il nesso causale, non specificamente l'accertamento delle condotte di mala gestio già compiuto dal Tribunale; perciò la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto formato il giudicato interno sull'an debeatur. Ha dichiarato inammissibili, esaminandoli congiuntamente, il secondo e il terzo motivo: la consulenza tecnica d'ufficio aveva effettuato le rettifiche dei bilanci sulla base della documentazione disponibile, depurando i valori da capitalizzazioni indebite, crediti fittizi e rimborsi illegittimi ai soci, e il giudice di merito aveva legittimamente aderito alle conclusioni peritali nella quantificazione del danno differenziale dei patrimoni netti. La valutazione della sufficienza della documentazione esaminata dal CTU è stata qualificata come questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione; inoltre, l'adesione alle conclusioni del consulente, che abbia preso in considerazione anche i rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo motivazionale del giudice.
Norme richiamate
richiamato per dedurre ultrapetizione o erronea individuazione del devolutum in appello
richiamato per contestare la formazione del giudicato interno
invocati per censurare l'interpretazione dell'atto di appello e della domanda
richiamato insieme alle norme sulla responsabilità per contestare la base giuridica della pretesa risarcitoria
richiamato per contestare la condanna risarcitoria e la prova del danno
richiamato per dedurre erronea ripartizione o applicazione dell'onere della prova
richiamato per sostenere la necessità di estendere l'indagine peritale a ulteriore documentazione contabile
richiamato come parametro per qualificare come illegittimo il rimborso di finanziamenti ai soci
norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte esclude la dedotta violazione e, per i motivi relativi alla CTU, ne rileva l'inammissibilità perché diretti a sollecitare un riesame di merito
richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se l'atto di appello censura soltanto la quantificazione del danno e il nesso causale, senza investire specificamente l'accertamento delle condotte illecite già statuito in primo grado, il giudicato interno sull'an debeatur si forma su tale punto e il giudice di appello non può riesaminarlo.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di sufficienza della documentazione esaminata dal consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del CTU che abbia esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto mediante il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare puntualmente ogni critica difensiva.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione le rettifiche contabili operate dal CTU e la ricostruzione del danno differenziale, in assenza di un vizio giuridico specifico, si risolvono in richieste di nuovo esame del merito e sono inammissibili in cassazione.
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