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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26771/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un socio di una società di persone, collegato a un accertamento ILOR emesso nei confronti della società. Il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 16 L. 289/2002, ma l'Ufficio l'aveva negata sostenendo che mancasse il presupposto della "pendenza della lite", poiché la controversia relativa alla posizione del socio era già stata definita con sentenza passata in giudicato, sebbene la vicenda societaria fosse ancora pendente. I giudici di merito avevano invece accolto la tesi del contribuente, valorizzando una nozione sostanziale di pendenza della lite, in ragione del rinvio contenuto nella sentenza del socio all'esito del giudizio sulla società. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, L. 289/2002 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che il giudicato formatosi sulla posizione del socio escludesse comunque la pendenza della lite e quindi l'accesso al condono. Il contribuente resiste con controricorso e deduce anche un'eccezione di inammissibilità per asserito giudicato esterno, poi respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte respinge l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente, ritenendola infondata per difetto di identità di parti, di anno d'imposta e di elementi fondamentali comuni; ribadisce inoltre che il condono richiesto da un socio non si estende automaticamente agli altri soci. Nel merito, accoglie il ricorso dell'Agenzia: interpreta l'art. 16, comma 3, L. 289/2002 nel senso che il requisito della pendenza della lite deve sussistere alla data del 29 settembre 2002 e viene meno se sulla specifica controversia è già intervenuta sentenza passata in giudicato, anche se la questione societaria sottostante è ancora pendente. Ritiene quindi che la posizione del socio fosse definitiva e non definibile in via agevolata. Cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, lett. a), L. 289/2002

    alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato della controversia tributaria di cui si chiede la definizione

    il beneficio del condono presuppone che, alla data rilevante, la lite sia ancora pendente; se la controversia del singolo contribuente è già coperta da giudicato, la definizione agevolata è preclusa, anche se altra lite collegata (ad esempio quella sulla società) sia ancora pendente.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti e preclude la riapertura della questione già definita, nei limiti dell'identità soggettiva e oggettiva richiesti.

  • art. 324 c.p.c.

    il passaggio in giudicato della sentenza rende definitiva la decisione, impedendo che la controversia sia considerata ancora pendente ai fini del condono.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale evocata in via subordinata per vizi processuali rilevanti in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, il requisito della pendenza deve essere verificato con riferimento alla singola controversia del contribuente istante: se su di essa è già intervenuto giudicato prima della data fissata dalla legge, la lite non è più pendente e il condono è precluso.
  • La pendenza sostanziale della vicenda sottostante non può superare il dato formale del giudicato sulla specifica controversia, quando la norma agevolativa richiede espressamente l'assenza di una sentenza passata in giudicato.
  • Le controversie fiscali relative alla società e ai singoli soci, pur connesse, conservano autonomia; il beneficio eventualmente conseguito dalla società non si estende automaticamente ai soci, i quali devono presentare autonoma istanza per accedere al condono.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo in presenza di identità di parti, di oggetto e di presupposti rilevanti; in mancanza, non può essere opposto per paralizzare il ricorso o per estendere gli effetti di una decisione ad altri soggetti o ad altre annualità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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