Sentenza n. 1396/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1887 del 2024: - della delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 307 del 26 luglio 2024, pubblicata sul BUR 31 luglio 2024, n. 159, con cui è stata approvata la «Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Aggiunta del paragrafo 32.5 relativo al criterio localizzativo "Fattore pressione discariche"»; - per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 293 del 21 giugno 2024, pubblicata sul BUR 8 luglio 2024, n. 141, di adozione della suddetta modifica, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto; quanto al ricorso n. 1926 del 2024: - della nota della Regione Calabria – Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente – Settore 2 “Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali – Sviluppo sostenibile” prot. n. 555614 del 5 settembre 2024, avente ad oggetto «Art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ed AIA. Progetto: “Sistemazione e l'ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata, con A.I.A. rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., con D.D.G. n. 14053 del 06/10/2008 e n. 10347 del 23/08/2011 aggiornati con D.D.G. n. 12724 del 30/10/2014, sita in località Gallù-Carratello del Comune di Pianopoli (CZ)”. Proponente: RLV & CO S.r.l. – sede legale in Via della Moscova, 46/7 20121 – MILANO Comune d'intervento: Pianopoli (CZ) ARCHIVIAZIONE», - dell'allegato parere prot. n. 484705 del 23 luglio 2024 della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI della Regione Calabria, - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa la nota della Regione Calabria prot. n. 500410 del 30 luglio 2024 avente ad oggetto la comunicazione di archiviazione del procedimento volto al rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: da un lato, la modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti mediante introduzione del criterio localizzativo "Fattore pressione discariche"; dall'altro, l'archiviazione dell'istanza di PAUR relativa al progetto di ampliamento della discarica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con il primo ricorso la società ha impugnato la delibera del Consiglio regionale che ha modificato il Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché la delibera della Giunta regionale di adozione della modifica. Ha dedotto: l'illegittimità della modifica per mancato previo esperimento della VAS; la violazione del legittimo affidamento e della buona fede per l'applicazione del nuovo criterio anche ai procedimenti già avviati; la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, nonché l'irragionevolezza, la disparità di trattamento e il difetto di competenza; il contrasto con il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti. La società sosteneva che il nuovo criterio, più restrittivo, avrebbe ostacolato l'autorizzazione del progetto di ampliamento e avrebbe dovuto essere inapplicabile alle istanze già presentate. Con il secondo ricorso ha impugnato la nota regionale di archiviazione del procedimento di PAUR, il parere tecnico presupposto e gli atti connessi. Ha dedotto l'atipicità dell'archiviazione e la sua adozione senza previa convocazione della conferenza di servizi; la violazione dei principi di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento; il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione in relazione all'incertezza dei tempi della procedura di messa in sicurezza; la contraddittorietà della valutazione sulla durata della procedura di messa in sicurezza; nonché l'illegittimità derivata dalla modifica del piano regionale. La Regione ha sostenuto l'infondatezza dei ricorsi. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure. Quanto al ricorso contro la modifica del Piano regionale, il Collegio ha osservato che l'archiviazione dell'istanza di PAUR non era stata disposta in applicazione del nuovo fattore di pressione introdotto nel 2024, ma sulla base delle prescrizioni del precedente Piano regionale del 2016. Pertanto, rispetto al progetto già presentato, il pregiudizio non derivava dagli atti impugnati. Anche prospettando la presentazione di una nuova istanza, la società aveva formulato censure generali sull'inasprimento del criterio, senza dimostrare un pregiudizio personale, concreto e attuale: non aveva dedotto che un diverso progetto sarebbe stato assentibile secondo il piano previgente né aveva concretamente indicato un nuovo progetto conforme a quel piano ma ostacolato dal nuovo criterio. Il Collegio ha inoltre richiamato la distinzione tra regolamenti volizione-preliminare, non immediatamente lesivi e impugnabili insieme all'atto applicativo, e regolamenti volizione-azione, immediatamente lesivi e autonomamente impugnabili, ritenendo tuttavia non necessario stabilire in quale categoria rientrassero le disposizioni regionali, poiché in entrambi i casi mancava l'interesse concreto al ricorso. Quanto al ricorso contro l'archiviazione del PAUR, il provvedimento era plurimotivato: oltre alle ragioni relative all'impossibilità di concedere un'ulteriore sospensione e all'incertezza dei tempi della procedura di messa in sicurezza, conteneva una autonoma ragione fondata sull'incompatibilità del progetto con il criterio localizzativo già previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 21 dicembre 2018. La società aveva censurato soltanto le prime due ragioni, omettendo di contestare la terza. Poiché l'eventuale accoglimento delle censure non avrebbe consentito di ottenere l'annullamento di un provvedimento sostenuto da un'autonoma e non contestata motivazione, mancava l'utilità concreta derivante dalla decisione. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della complessità delle controversie.
Norme richiamate
possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse alla decisione
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il TAR ha utilizzato tale facoltà per prospettare la carenza di interesse di entrambi i ricorsi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della VAS sulla modifica del piano regionale; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di VAS; la censura non è stata esaminata per carenza di interesse.
Disciplina il procedimento autorizzatorio unico regionale, oggetto dell'istanza archiviata; il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell'archiviazione, poiché non erano state contestate tutte le autonome ragioni del provvedimento.
Richiamato in relazione alla comunicazione di archiviazione del procedimento; non è stato oggetto di scrutinio sostanziale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e alla conclusione del procedimento; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al ritardo procedimentale; la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
art. 16 direttiva 2008/98/CE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti; la censura non è stata esaminata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di prossimità; la questione non è stata decisa nel merito.
Richiamato quale base normativa della pianificazione regionale dei rifiuti; la legittimità della modifica del piano non è stata esaminata per carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso contro disposizioni regolamentari o di pianificazione generale è ammissibile solo in presenza di una lesione personale, concreta e attuale. Le disposizioni non immediatamente lesive devono essere impugnate insieme all'atto applicativo; anche quando siano astrattamente auto-applicative, il ricorrente deve comunque dimostrare l'effettivo pregiudizio derivante dalla loro applicazione.
- Non sussiste interesse a impugnare una modifica normativa o pianificatoria quando l'atto applicativo lesivo relativo al progetto già presentato è fondato esclusivamente sulla disciplina previgente e il ricorrente non dimostra che la disciplina previgente avrebbe consentito l'approvazione del progetto o di un progetto diverso concretamente individuato.
- La prospettazione dell'eventuale presentazione di una nuova istanza non dimostra, da sola, un interesse concreto e attuale all'impugnazione di una disciplina generale: occorre indicare un progetto effettivo, conforme alla disciplina previgente, che sarebbe specificamente ostacolato dalla nuova regolazione.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, l'omessa contestazione di una sola di esse determina il difetto di interesse al ricorso, poiché l'eventuale annullamento delle altre motivazioni non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
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