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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24205/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Mossuto Letizia per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Si censurava la manifesta illogicità, l'omessa motivazione e la errata applicazione della normativa perché, secondo il P.M., il Tribunale aveva sottovalutato e frazionato il compendio indiziario (dichiarazioni del collaboratore D'Elia, intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri) che dimostrerebbe l'esistenza di un sodalizio con ruolo apicale di Castellaneta, l'esistenza di due canali di spaccio, la ripartizione stabile dei ruoli (Pellegrino, Salluce, Mossuto quale recupero crediti) e la disponibilità di luoghi, utenze e mezzi utilizzati per l'attività criminosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Potenza per nuovo esame. La Corte ha censurato la decisione del riesame per valutazione frammentata e apodittica degli elementi indiziari, per mancata contestualizzazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore, e per non aver applicato correttamente i principi giurisprudenziali sulla concludenza degli indizi in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, evidenziando inoltre che in sede cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza valutati secondo la soglia propria delle misure cautelari.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74, commi 1, 2, 3 e 4

    La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che per la sua configurabilità occorrono indizi che evidenzino accordo, struttura organizzativa e affectio societatis e che la mera ripetizione di reati-fine non è sufficiente di per sé, ma che la sussistenza di rapporti duraturi, ruoli stabili e continuità nell'approvvigionamento e nella distribuzione può fondare il giudizio di partecipazione associativa, valutato con la soglia propriamente cautelare nei procedimenti per misure personali.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    contestati ai capi nn. 30), 45), assorbito nel capo 36), e 54)

    Riguarda i delitti 'fine' in materia di stupefacenti: la Corte ha confermato che la gravità indiziaria rispetto ai reati-fine è sussistente e distinta dalla valutazione circa l'associazione, che però deve essere analizzata congiuntamente e contestualmente agli elementi probatori.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    art. 273, comma primo bis (richiamato in motivazione)

    Norma che disciplina le misure cautelari personali: la Corte sottolinea che nel giudizio cautelare la soglia probatoria è quella dei 'gravi indizi di colpevolezza', meno rigorosa rispetto al giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    art. 192, comma secondo (citato ai fini comparativi)

    Riferimento ai criteri probatori del giudizio di merito; la Corte ricorda che tali criteri non si applicano in identico modo alle valutazioni cautelari.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamata per limiti di motivazione)

    Articolo richiamato per delimitare la sintesi delle censure in cassazione; usato per motivare la compressione delle ragioni esposte nel ricorso.

Massime di principio

  • In procedimenti cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la valutazione degli elementi indiziari deve essere organica e contestuale: non è ammessa una 'parcellizzazione' che isolI singoli episodi senza valutare la loro connessità nella struttura associativa.
  • La reiterazione di reati-fine in concorso è un indizio rilevante ma non sufficiente di per sé per l'art. 74; occorre dimostrare elementi che evidenzino accordo stabile, ripartizione di ruoli, continuità nelle forniture e una qualche predisposizione di mezzi o basi operative.
  • I vincoli familiari o affettivi tra i partecipi non escludono l'esistenza dell'associazione e possono, se confermati da altri elementi, rafforzare l'indicazione di una struttura organizzata.
  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e le intercettazioni, se riscontrate da sequestri, osservazioni e altri riscontri, possono assumere forte valenza indiziaria purché valutate nel loro complesso e contestualizzate.
  • Nel giudizio cautelare si applica una soglia di prova meno rigorosa rispetto al merito: basta la sussistenza di 'gravi indizi di colpevolezza' valutati con coerenza logica e motivazione piena; un'erronea applicazione di tale criterio può determinare annullamento e rinvio.

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