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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24170/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per furti commessi a Salandra il 5 gennaio 2012. Cinquepalmi ha dedotto nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza (presunta omissione del capo b) nell'intestazione delle sentenze di primo e secondo grado). Franco e Vincenzo Donadio hanno censurato la valutazione del quadro indiziario (art. 192 comma 2 c.p.p.), denunciando carenza, illogicità e travisamento della prova in relazione all'identificazione di una BMW ritenuta collegata ai fatti.

La decisione

Per Cinquepalmi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la condanna è stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Per Franco e Vincenzo Donadio: la Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo a carenza di motivazione sull'identificazione della BMW e, rilevata la sopravvenuta procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022) e l'assenza di querela da parte delle persone offese nei termini, ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Franco e Vincenzo Donadio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Il vizio denunciato (mancata corrispondenza intestazione vs dispositivo) è stato ritenuto un errore materiale: la citazione a giudizio (decreto) comprendeva entrambi i capi, per cui non è stata configurata nullità per difetto di correlazione.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La norma sull'apprezzamento degli indizi impone requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il rilievo sulla carenza motivazionale in ordine all'identificazione della vettura, motivo che ha incidere sulla valutazione degli indizi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (procedibilità a querela)

    L'introduzione della procedibilità a querela per taluni furti costituisce una causa sopravvenuta di improcedibilità se la querela non viene presentata nei termini; la Corte ha applicato tale principio annullando senza rinvio le condanne dei Donadio per mancata querela.

  • art. 620 lett. /) c.p.p.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando è sopravvenuta una causa di improcedibilità: applicata per i Donadio a seguito della mancanza della querela.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'ammenda a favore della Cassa delle ammende: utilizzata per irrogare a carico di Cinquepalmi la somma di €3.000,00 per la inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)

    «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo..."

    Richiamato per precisare che il mutamento normativo favorevole (es. procedibilità a querela) non attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere decisionale svincolato dalle regole processuali; l'ammissibilità dell'impugnazione resta condizione per l'esercizio pieno della cognizione sulla retroattività.

  • artt. 81, 110, 624, 625, 61 cod. pen. (capo b) e c))

    Norme sostanziali contestate in primo grado: ricomprendono il concorso di persone, furto con effrazione e aggravanti; la Corte di merito aveva ritenuto provati i fatti e valutato le aggravanti come descritto nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un errore materiale nell'intestazione della sentenza (mancata menzione di un capo imputazione) non comporta automaticamente nullità se il decreto di citazione includeva il capo e l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa: la violazione di cui all'art. 521 c.p.p. è esclusa quando manca un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.
  • La Cassazione richiede che il giudice di merito espliciti con chiarezza i presupposti sui quali si fonda la valutazione indiziaria; la mancanza di motivazione circa elementi-chiave (es. identificazione di un mezzo) può rendere non manifestamente infondato il ricorso e determinare l'annullamento.
  • Quando una norma successiva rende una fattispecie procedibile solo a querela di parte, l'assenza della querela nei termini costituisce causa sopravvenuta di improcedibilità; se ricorre tale causa, la sentenza può essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • La retroattività di norme processualmente favorevoli (ma non abolitive) incontra il limite della validità formale dell'impugnazione: un ricorso inammissibile impedisce al giudice di valutare pienamente gli effetti favorevoli della norma sopravvenuta.
  • Le questioni procedurali (inammissibilità, autosufficienza del ricorso) possono paralizzare i poteri del giudice di legittimità; pertanto, chi intende avvalersi di novità normative deve curare la correttezza formale dell'impugnazione.

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