Cassazione Penale, Sentenza n. 24168/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) a seguito della morte di Fernandis Santo durante operazioni di movimentazione con muletto. Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione di legge e motivazione carente per mancata acquisizione di una perizia sul muletto e del CD sullo stato dei luoghi; 2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti con contestazione dell'attribuzione della posizione di datore di lavoro/garante a Runza Rosario; 3) censura sulle disposizioni civili della condanna, in particolare sulla richiesta del danno differenziale e sulla legittimità della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Sulla perizia la Corte ha richiamato il principio per cui la mancata acquisizione di una perizia non è motivo di cassazione se non riguarda una prova decisiva; ha ritenuto ininfluenti o non acquisibili gli elementi prospettati (CD non attinente e senza consenso). Sulla posizione di garanzia ha confermato l'applicazione del principio di effettività: chi di fatto svolge i poteri del datore di lavoro/dirigente/preposto assume le relative obbligazioni e responsabilità in materia di sicurezza; la Corte ha ritenuto provata l'assunzione di tale ruolo da parte di Runza Rosario in base alle risultanze testimoniali e all'operatività sul luogo. Sulle questioni civili ha confermato che la condanna penale può contenere una statuizione generica di risarcimento e una provvisionale anche se è erogata una rendita INAL; il danno differenziale e la quantificazione rimangono riservati alla sede civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice Penale - art. 589
La norma è stata applicata per ritenere penalmente rilevante la morte cagionata da colpa (imprudenza, negligenza, imperizia) e dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro
D.Lgs. n. 81/2008
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state ritenute violate dall'imputato per omessa adozione delle cautele e misure previste, costituendo colpa specifica ai fini della responsabilità penale
Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. d) ed e)
art. 606 comma 1 lett. d) ed e)
La Corte ha richiamato i limiti delle censure in cassazione: la mancata effettuazione di una perizia non rientra tra le prove decisive idonee a fondare il ricorso (lett. d) e non è ammesso richiedere una rivalutazione delle prove già apprezzate in fatto (lett. e)
Codice di Procedura Penale - art. 495, comma 2
La norma è stata richiamata in relazione all'esclusione della perizia come prova decisiva nel contesto delle censure di cassazione
D.P.R. n. 1124/1965
La Corte ha precisato che l'esistenza di rendite INAL non esclude il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e non impedisce la concessione di una provvisionale nella sentenza penale
Massime di principio
- Principio di effettività: la qualifica formale (es. assenza di rapporto contrattuale o incarico scritto) non esclude l'attribuzione di responsabilità; chi di fatto esercita i poteri del datore di lavoro assume la posizione di garante in materia di sicurezza.
- La mancata acquisizione di una perizia tecnica non costituisce automaticamente motivo di cassazione: la perizia è strumento neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e rileva in sede di legittimità solo se assume carattere di prova decisiva ai sensi delle norme processuali.
- Prove audiovisive (es. CD) devono essere acquisite e utilizzabili nel rispetto delle garanzie processuali; l'assenza del consenso o la non attinenza dei contenuti può giustificare la non acquisizione e ridimensionarne il valore probatorio.
- Obblighi del datore di lavoro: mancanza di formazione, uso e manutenzione di mezzi inidonei, assenza di misure organizzative di sicurezza e impiego di personale non formato aumentano la responsabilità penale in caso di infortunio mortale.
- Nella fase penale è legittima la condanna generica al risarcimento e la concessione di una provvisionale anche se esiste una rendita INAIL; la liquidazione definitiva del danno e le questioni relative al danno differenziale sono riservate al giudice civile.
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