Cassazione Penale, Sentenza n. 24166/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per crollo colposo (capo A, artt. 113, 434, 449 c.p.) e lesioni colpose (capo B) conseguenti al crollo della terrazza di Bagni Doria (19.8.2015). Le censure principali: per Maturanza dedotta insussistenza del nesso causale e mancanza di posizione di garanzia (la sua relazione era del 2012 e non poteva prevedere il deterioramento fino al 2015), nonché che la manutenzione ordinaria/straordinaria fosse onere del concessionario; vizio di motivazione circa l'efficacia della sua relazione e richiesta di riconoscimento delle attenuanti e revisione delle spese. Per Onesti e Poltini contestata la responsabilità in quanto essi si sarebbero legittimamente affidati a valutazioni tecniche (Maturanza, geom. Barbera), e che i lavori eseguiti da Poltini (posa di guaina) non avrebbero dovuto rivelare lo stato di degrado; inoltre contestata la qualificazione giuridica dell'evento come disastro (c.d. crollo colposo) e non come mera rovina di edificio (art. 676 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maturanza Luigi e del responsabile civile (Autorità Portuale), prosciogliendo il Maturanza perché "non ha commesso il fatto"; ha invece rigettato i ricorsi di Onesti Sabrina e Poltini Fausto, confermando le loro responsabilità per il delitto di crollo colposo e le conseguenti lesioni, con condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. In sintesi: proscioglimento per Maturanza/Autorità Portuale; condanne confermate per Onesti e Poltini.
Norme richiamate
Regola la cooperazione nel reato colposo; la Corte ha ricordato che per imputare cooperazione occorre la reciproca consapevolezza della convergenza dei contributi e una connessione temporale/fattuale che qui manca rispetto al Maturanza
Norma sul crollo colposo di costruzioni; la Corte ha ritenuto sussistere il reato in relazione al crollo della terrazza, qualificandolo come evento di gravità tale da costituire disastro
Richiamato unitamente agli altri articoli nel capo di imputazione (riferito alle conseguenze del reato); la sentenza si è attenuta all'inquadramento romano-giuridico del fatto come disastro (crollo colposo)
Norma sulla rovina di edifici (contravvenzione). La Corte ha escluso che il caso rientrasse in questa fattispecie, confermando la qualificazione più grave di crollo colposo (disastro) perché l'evento poteva mettere in pericolo un numero indeterminato di persone
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; i ricorrenti lamentavano la mancata concessione di attenuanti, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non viziata
art. 40, comma secondo, cod. pen.
Principio del nesso di causalità per il reato omissivo: la Corte ha applicato la regola secondo cui non può esserci rapporto di causalità tra omissione e evento se manca la posizione di garanzia o la possibilità di prevedere e concorrere nell'andamento della condotta altrui (ragion per cui è stato prosciolto Maturanza)
Disciplina l'errore sul fatto; i ricorrenti avevano invocato l'errore determinante della condotta, ma la Corte ha ritenuto che l'affidamento sui presunti controlli non fosse idoneo a escludere la colpa, dati i contenuti e le competenze degli accertamenti richiamati
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio (proscioglimento) quando, ricostruendo il fatto, è possibile pronunciare immediatamente la decisione; applicata per prosciogliere Maturanza e il responsabile civile
Massime di principio
- Per configurare cooperazione colposa (art. 113 c.p.) è necessaria non solo la concorrenza di contributi causali ma anche una reciproca consapevolezza della convergenza temporale e funzionale: atti isolati e risalenti nel tempo difficilmente bastano a fondare tale imputazione
- La qualificazione tra crollo colposo (disastro) e rovina di edificio dipende dalla gravità valutata ex ante e dalla potenziale diffusività del pericolo: se l'evento poteva realmente mettere in pericolo un numero indeterminato di persone, la fattispecie più grave è applicabile
- La posizione di garanzia è determinante: il titolare della concessione/soggetto responsabile della manutenzione ha obblighi continui di controllo, riparazione e sostituzione delle parti strutturali; il semplice affidamento a pareri amministrativi o a verifiche limitate non esonera dal dovere di attivare interventi risolutivi o di rivolgersi a tecnici competenti
- Un rapporto o parere tecnico-amministrativo redatto da un soggetto privo di specifiche competenze non può essere considerato una "certificazione" di sicurezza idonea a interrompere il nesso di responsabilità del concessionario
- L'operatore che esegue lavori edili che mettono in evidenza stato di degrado (anche durante lavori superficiali) ha l'obbligo, in base all'ordinaria diligenza, di segnalare il pericolo o di adottare interventi atti a ripristinare la sicurezza, ove rientri nella sua sfera di competenza e conoscenza
- Nel giudizio di legittimità le valutazioni tecniche e di fatto compiute dal giudice del merito sono sindacabili solo per illogicità o vizio giuridico: giudizi ponderati sui comportamenti e sulle conoscenze dei destinatari degli interventi sono difficilmente riformabili se ben motivati
- Se il ricorso alla Corte suprema è fondato su vizi relativi al nesso causale e/o alla mancanza di posizione di garanzia, è possibile l'annullamento senza rinvio quando la Corte ritenga assorbente la questione e possa pronunciarsi immediatamente sul proscioglimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24162/2023 del 06/06/2023
- Sentenza penale · 6 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24163/2023 del 06/06/2023
- Sentenza penale · 6 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24168/2023 del 06/06/2023
- Sentenza penale · 6 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24170/2023 del 06/06/2023
- Sentenza penale · 6 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24172/2023 del 06/06/2023
- Sentenza penale · 6 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24175/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →