Cassazione Penale, Sentenza n. 24162/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., deducendo l'erronea applicazione dell'aumento per la recidiva da parte della Corte territoriale e la violazione del divieto di reformatio in peius; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 62, n. 4, cod. pen., perché il danno sarebbe inesistente (i beni erano stati riconsegnati e posti in vendita) e dunque avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento del modesto allarme sociale e della ridotta capacità delinquenziale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo al primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che aveva introdotto un aumento di 6 mesi per la recidiva, ritenendo tale incremento in contrasto con il divieto di reformatio in peius applicabile anche ai singoli elementi del calcolo della pena. Di conseguenza la pena complessiva è stata determinata in 6 mesi di reclusione e Euro 106 di multa. I restanti motivi (riguardanti l'art. 62, n.4 e l'art. 62-bis) sono stati ritenuti manifestamente infondati e il ricorso inammissibile nel resto: la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'attenuante per speciale tenuità del danno in considerazione del valore complessivo dei beni sottratti (oltre €1.290 circa) e aveva motivatamente negato le generiche in considerazione della gravità della condotta e dei numerosi precedenti.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha affermato che il divieto vale non solo per l'entità complessiva della pena ma anche per i singoli elementi che concorrono alla determinazione della sanzione; pertanto l'applicazione ex novo di un aumento per recidiva, in assenza di motivo di gravame del P.M., costituisce violazione
art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
La circostanza aggravante richiamata in primo grado era stata esclusa in appello; la Corte di Cassazione evoca la circostanza solo nel contesto del ricalcolo della pena e della verifica della correttezza applicativa
art. 62, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" richiede che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio. La Corte ha confermato che non può essere riconosciuta quando il valore della cosa sottratta sia rilevante (nella fattispecie oltre €1.200)
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente per la minore offensività sociale della condotta; la Corte ha ritenuto che il giudizio sul "poco allarme sociale" sia discrezionale e che, alla luce della gravità e dei precedenti, tale circostanza non fosse applicabile
art. 133 cod. pen.
Ai fini delle attenuanti generiche la Corte ricorda che il giudice del merito può basare la sua decisione sugli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dall'art. 133 e non è tenuto ad argomentare su ogni singolo elemento favorevole; nella specie il richiamo ai precedenti e alla gravità è stato ritenuto sufficiente per escludere le generiche
artt. 130 e 619 cod. proc. pen.
Citati dalla giurisprudenza richiamata come limiti all'intervento della Cassazione: la Corte osserva che, se il giudice di merito ha applicato una pena illegale in senso favorevole all'imputato, la Cassazione non può correggerla in assenza di gravame del P.M., perché si tratta di errore di giudizio e non di mero errore materiale correggibile con le formalità previste
art. 1 cod. pen.
Richiamato nel contesto dell'obbligo di osservare le regole penali, ma con il rilievo che la possibilità di correggere in sede di legittimità le illegalità della pena è limitata quando l'errore abbia favorito l'imputato e non vi sia impugnazione del P.M.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius vale non solo per la pena complessiva ma anche per i singoli elementi che la compongono: il giudice d'appello non può aumentare componenti della pena (es. aumento per recidiva) in assenza di specifico gravame del pubblico ministero.
- La circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" (art. 62, n.4) richiede un danno effettivamente trascurabile: è valutata in base al valore economico della cosa e agli effetti pregiudizievoli concreti, non dalla capacità economica della vittima.
- Per le attenuanti generiche il giudice del merito può fondare la sua decisione sugli elementi che ritiene decisivi (art.133): non è necessario argomentare su ogni singolo elemento favorevole, purché la motivazione non sia contraddittoria e indichi gli elementi preponderanti.
- In Cassazione non è sempre possibile correggere una decisione di merito che abbia applicato una pena più favorevole all'imputato: se l'errore è di giudizio e non materiale, la Corte di legittimità non può aumentare la pena in assenza di ricorso del P.M.
- Quando si impugna una sentenza d'appello, il difensore deve vigilare anche sulle possibili modifiche peggiorative dei singoli profili della pena; se si ritiene che l'appello abbia introdotto nuovi aumenti, è utile verificare se il P.M. abbia effettivamente proposto gravame su tali profili.
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