Cassazione Penale, Sentenza n. 24172/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Bologna, della condanna per furto aggravato (artt. 110, 111, 624, 625 n.4 c.p.). Il ricorso articolava due motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione a comparire in appello, contestando l'uso della notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. invece della notifica ordinaria tramite ufficiale giudiziario prevista dall'art. 170, comma 3, c.p.p.; (2) vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p. e al bilanciamento delle circostanze attenuanti e agravanti. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale a seguito della modifica normativa che ha reso procedibili i furti soltanto a querela (d.lgs. 17/10/2022, n.243, che ha inciso sull'art. 624 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e infondato il primo motivo sulla notifica, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 14573/2021 secondo cui la notificazione a mezzo posta attestata dall'addetto come "sconosciuto o irreperibile" comporta la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., rendendo quindi rituale la notifica nel caso di specie. Poiché il rapporto di impugnazione si era validamente instaurato, ha applicato la riforma intervenuta (d.lgs. n.243/2022) che ha reso il reato procedibile a querela; non essendo stata proposta querela nei termini e non risultando dalla denuncia una manifestazione univoca di querela, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per la qualificazione del reato contestato.
art. 111, comma 1 c.p.
Richiamato nella contestazione come norma relativa alla punibilità del reato in riferimento a più norme del codice penale.
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il furto; la modifica normativa (d.lgs. 17/10/2022, n.243) ha reso il furto come quello in esame procedibile a querela, determinando la sopravvenuta improcedibilità in mancanza di querela.
art. 625 n.4 c.p.
Aggravante contestata (furto aggravato per essere stato commesso in luogo adibito ad abitazione o altro requisito previsto); rilevante nel bilanciamento delle circostanze.
art. 114 c.p.
Prevede l'attenuante del minor danno o altre attenuanti speciali; la difesa lamentava la mancata applicazione ma la censura è stata ritenuta aspecifica e quindi inammissibile.
art. 157 c.p.p., comma 8-bis
Norma sulla notifica al difensore; citata perché la prima notifica fu eseguita al difensore ai sensi di tale disposizione, su cui il difensore eccepì l'irritualità.
art. 161 c.p.p., comma 4
Prevede la notificazione al difensore quando la posta attesta l'irreperibilità del destinatario; la Corte ne ha riconosciuto la piena efficacia in base all'orientamento delle Sezioni Unite richiamate.
art. 170 c.p.p., comma 3
Norma che prevede la notificazione mediante ufficiale giudiziario nel domicilio dichiarato; la difesa sosteneva la sua applicabilità, ma le Sezioni Unite hanno precisato che, in presenza della attestazione di irreperibilità da parte dell'ufficio postale, non sono necessari ulteriori adempimenti prima della consegna al difensore.
art. 159 c.p.p.
Norma sulla notificazione per mezzo della posta e modalità correlate; richiamata nel contesto del dibattito sulle modalità di notifica.
d.lgs. 17 ottobre 2022, n.243
Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo procedibile il furto a querela: la modifica ha effetto sopravvenuto rispetto al giudicato e ha determinato l'improcedibilità dell'azione penale in assenza di querela.
Sentenza Sezioni Unite n. 14573/2021 (D., Rv. 282848)
Giurisprudenza vincolante richiamata: ha stabilito che la attestazione dell'addetto alle poste di irreperibilità comporta la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, senza necessità di ulteriori adempimenti, salvo casi fortuiti o di forza maggiore che abbiano impedito la comunicazione del cambio di domicilio.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta, attestata dall'addetto come "sconosciuto/irreperibile", è valida e comporta la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.; non è sempre obbligatorio prima esperire la notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 170, comma 3, c.p.p., salvo ipotesi eccezionali (caso fortuito/forza maggiore).
- Se la censura sull'adeguatezza della motivazione è generica e non si confronta specificamente con le ragioni del giudice d'appello, il motivo può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Quando sopraggiunge una modifica legislativa che incide sulla procedibilità del reato (es. introduzione dell'azione a querela), l'assenza di querela valida nel termine previsto determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento senza rinvio della condanna già pronunciata.
- Un verbale di ricezione di denuncia redatto dalla polizia giudiziaria non equivale automaticamente a querela: per rendere procedibile un reato divenuto a querela è necessaria una dichiarazione inequivoca di querela nei termini di legge.
- In giudizio di legittimità l'accertamento della ritualità delle notifiche può incidere sul rapporto di impugnazione: se la notifica è ritenuta valida, l'impugnazione si perfeziona e si applicano le norme sopravvenute rilevanti per la procedibilità.
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