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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13114/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in un precedente giudizio l'accertamento della nullità del termine apposto a una serie di contratti e il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna dei datori di lavoro al ripristino del rapporto e al versamento della contribuzione. Poiché tale ripristino e il pagamento non erano avvenuti, egli aveva chiesto di accertare il suo diritto alla contribuzione maturata dalla data originaria e di condannare l'INPS a regolarizzare la posizione contributiva. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2116 c.c., in relazione all'art. 2114 c.c. e all'art. 27, commi 2 e 3, del R.D.L. n. 636/1939, come novellato dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, sostenendo in sostanza che il principio di automaticità delle prestazioni avrebbe imposto la regolarizzazione contributiva da parte dell'ente previdenziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. opera quando si domanda il riconoscimento del diritto a una prestazione previdenziale o alla sua misura, ma non attribuisce al lavoratore un'azione per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'INPS. L'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato per costringere l'ente a recuperare i contributi omessi dal datore di lavoro, neppure se l'ente sia stato informato dell'inadempimento prima della prescrizione. Il lavoratore resta estraneo al rapporto contributivo e, se ha subito un pregiudizio, dispone solo del rimedio risarcitorio verso il datore di lavoro inadempiente, salva la speciale possibilità di costituzione della rendita vitalizia nei casi previsti dalla legge. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2116 c.c.

    il comma 1 riconosce l'automaticità delle prestazioni previdenziali, ma non attribuisce un'azione per ottenere la regolarizzazione contributiva; il comma 2 lascia al lavoratore, in caso di danno da omissione contributiva, solo la tutela risarcitoria verso il datore di lavoro

  • art. 2114 c.c.

    richiamato come norma collegata alle prestazioni previdenziali cui si riferisce il meccanismo di automaticità dell'art. 2116 c.c.

  • art. 27, commi 2 e 3, R.D.L. n. 636/1939

    richiamato dal ricorrente nei motivi, ma la Corte nega che da tale disciplina derivi un'azione del lavoratore contro l'ente per la regolarizzazione contributiva

  • art. 23-ter D.L. n. 267/1972

    norma di novella richiamata unitamente all'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2115, comma 2, c.c.

    richiamato per affermare che il datore di lavoro è debitore dei contributi nella loro interezza

  • art. 19, L. n. 218/1952

    richiamato insieme all'art. 2115, comma 2, c.c. per individuare il debito contributivo del datore di lavoro

  • art. 13, L. n. 1338/1962

    richiamato come speciale rimedio della costituzione della rendita vitalizia nei casi previsti dalla legge

Massime di principio

  • Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali tutela il diritto del lavoratore alle prestazioni, non il diritto a ottenere dall'ente la regolarizzazione della posizione contributiva.
  • Il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo: il debito contributivo grava sul datore di lavoro, mentre l'ente previdenziale è tenuto alle prestazioni verso l'assicurato secondo la disciplina propria del rapporto previdenziale.
  • L'inosservanza, da parte dell'ente previdenziale, dell'attivazione per il recupero dei contributi omessi non attribuisce all'assicurato un'azione di condanna contro l'ente; la tutela eventualmente spettante è risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.
  • La domanda del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale è ammissibile solo se diretta al riconoscimento di una prestazione previdenziale o della sua misura, non quando mira esclusivamente alla regolarizzazione contributiva in sé.
  • L'interesse all'integrità della posizione contributiva è distinto dal credito contributivo dell'ente e, se pregiudicato, si traduce in un diritto al risarcimento del danno contro il datore di lavoro inadempiente, salve le speciali ipotesi di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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