Cassazione Penale, Sentenza n. 25630/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Deduce: (1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per presunto travisamento delle prove che, se correttamente valutate, avrebbero dimostrato l'esistenza di un "deposito temporaneo" legittimo dei rifiuti; (2) omessa e insufficiente motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dai giudici di merito con la sola affermazione della mancanza di elementi positivi.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta i motivi perché (i) il travisamento della prova non è adeguatamente dimostrato nel ricorso né risulta che la questione fosse stata tempestivamente devoluta e trattata in appello; (ii) i giudici di merito hanno correttamente applicato i parametri normativi sul "deposito temporaneo" e legittimamente negato le attenuanti generiche in assenza di specifici elementi positivi. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende nella misura equitativa di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
Norma che disciplina i reati relativi alla gestione dei rifiuti; la fattispecie è stata ritenuta integrata dalla Corte di merito relativamente all'accumulo di rifiuti oltre i limiti del deposito temporaneo
art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152/2006
"raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (...)"
La Corte richiama la definizione normativa del "deposito temporaneo" e i requisiti temporali/quantitativi (rimozione almeno trimestrale o limiti volumetrici e durata non superiore a un anno) per escluderne la legittimità nel caso di accumulo protrattosi per oltre un anno
art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006
Richiamata come aggiornamento normativo della nozione di deposito temporaneo; la Corte osserva che i requisiti essenziali del deposito temporaneo sono rimasti invariati
art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Lettera b) riguarda l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale; lett. e) riguarda i vizi di motivazione (incluso il travisamento della prova). La Corte specifica che il ricorso per cassazione non può sostituirsi alla valutazione probatoria dei giudici di merito e che il travisamento deve essere provato e autosufficiente nel ricorso
art. 62-bis c.p. (richiamato nel testo con riferimento alla modifica del 2008)
Richiamato per spiegare che, dopo la modifica normativa, lo stato di incensuratezza non basta più a garantire automaticamente le attenuanti generiche; è necessario dimostrare elementi positivi concreti
Norma richiamata per prevedere le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: il pagamento delle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per travisamento della prova richiede che il motivo sia autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre e dimostrare puntualmente le prove che si assume siano state travisate; se il presunto errore nasce in primo grado deve essere stato tempestivamente dedotto in appello, altrimenti è precluso in cassazione.
- La nozione di "deposito temporaneo" è rigorosa: è necessario rispettare i termini e i limiti previsti (rimozione almeno trimestrale o limiti volumetrici; durata massima annuale quando i quantitativi non superano la soglia). Un accumulo protratto oltre l'anno esclude la qualificazione come deposito temporaneo.
- La richiesta delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e accompagnata da elementi concreti che ne giustifichino il riconoscimento; la loro esclusione, se motivata con l'assenza di elementi positivi, è legittima e non richiede ulteriore dettagliata confutazione da parte del giudice.
- In caso di "doppia conforme" (conferma in appello della decisione di primo grado) molte questioni di merito e di valutazione probatoria sono precluse in cassazione, salvo che la Corte d'appello abbia introdotto nuovi dati probatori non esaminati dal primo giudice.
- E' possibile che la declaratoria di inammissibilità comporti l'onere delle spese e un pagamento alla Cassa delle ammende, specie se il rigetto è attribuibile a colpa del ricorrente; pertanto, prima di impugnare in cassazione è opportuno valutare la solidità formale e sostanziale del motivo.
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