Sentenza n. 322/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive in via Quattro novembre n 20 (Aversa) n 181/2024 del 03.09.2024 notificata il 25.09.2024 nonché di tutti gli atti preordinati conseguenziali e/o comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un sottotetto ritenuto abusivo, realizzato in forza di un permesso di costruire scaduto e in difformità dal titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione n. 181/2024, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avesse erroneamente eseguito la sentenza del TAR n. 5589/2022, la quale gli imponeva di concludere il procedimento avviato dai condomini segnalanti, e che avrebbe dovuto applicare l'art. 38 d.P.R. n. 380/2001, consentendo la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria in caso di annullamento del permesso di costruire. Hanno inoltre dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza e la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La vicenda riguardava un permesso di costruire rilasciato nel 2014 per un sottotetto non abitabile e una successiva SCIA del 2018 presentata per il completamento delle opere, mentre dagli accertamenti svolti in altro giudizio erano emerse difformità, tra cui l'abitabilità del sottotetto, l'altezza superiore a 2,40 metri, la presenza di impianti, fronti luce e accesso indipendente. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli altri condomini e ha dedotto, inoltre, che il lastrico solare sarebbe stato accertato come condominiale. Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso senza esaminare l'eccezione preliminare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il permesso di costruire del 2014 fosse già scaduto prima dell'inizio dei lavori, sicché le opere dovevano essere considerate totalmente abusive. L'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 non era applicabile, poiché disciplina il diverso caso di opere realizzate sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato in sede giurisdizionale, mentre nella fattispecie mancava un titolo edilizio efficace al momento dell'esecuzione dei lavori. Il Comune aveva pertanto correttamente esercitato i propri poteri di vigilanza in esecuzione della sentenza n. 5589/2022. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell'ordinanza, fondata sulla scadenza del titolo e, in aggiunta, sulla difformità delle opere rispetto al progetto assentito. La demolizione è stata qualificata come misura vincolata, per la quale non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento. La SCIA del 2018 è stata considerata priva di autonoma efficacia, in quanto presentata esclusivamente per il completamento di un permesso di costruire ormai scaduto e quindi travolta, in via automatica e derivata, dalla sorte del titolo presupposto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti del controinteressato, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, mentre sono state compensate nei rapporti con il Comune.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione per opere edilizie abusive.
La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria riguarda le opere realizzate sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato, non le opere eseguite quando il titolo era già scaduto.
La previa comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione della misura repressiva edilizia, qualificata come provvedimento vincolato.
Richiamato in relazione all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che ha sollecitato la fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- L'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 è applicabile alle opere realizzate sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato, ma non alle opere eseguite in assenza di un titolo efficace perché già scaduto; in quest'ultimo caso trova applicazione la disciplina repressiva dell'abuso edilizio.
- La scadenza del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori determina l'assenza di un titolo edilizio idoneo a legittimare le opere, che devono essere trattate come abusive anche se originariamente riferibili a un progetto autorizzato.
- Una SCIA presentata per il completamento di opere subordinate a un permesso di costruire ormai scaduto non conserva autonoma efficacia legittimante quando dipende logicamente e direttamente dal titolo presupposto; la scadenza di quest'ultimo travolge anche la SCIA di completamento.
- L'ordinanza di demolizione per opere abusive è un provvedimento vincolato e, quando l'amministrazione espone la realizzazione delle opere in assenza di un titolo efficace e le eventuali difformità dal progetto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
- In presenza di opere realizzate senza titolo efficace, la motivazione dell'ordinanza di demolizione è adeguata se individua la scadenza del permesso di costruire quale ragione principale della repressione, potendo le difformità dal progetto costituire un ulteriore elemento giustificativo.
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