Cassazione Civile, Ordinanza n. 32694/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto alla riclassificazione e rivalutazione della rendita di un immobile sito in via Vascellari n. 1, nella microzona Trastevere di Roma, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti per la revisione del classamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dei principi generali in tema di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza la correttezza del riclassamento in relazione alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, in tema di riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, è necessaria una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale dell'atto, non essendo sufficiente il mero richiamo all'evoluzione del mercato immobiliare o a dati generici sul rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona. Il provvedimento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Poiché la CTR si era attenuta a tali principi rilevando la genericità della motivazione dell'atto, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate in ragione del consolidamento successivo della giurisprudenza rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione del classamento nelle microzone richiede presupposti fattuali specifici e una motivazione che indichi gli elementi concreti incidenti sul diverso classamento della singola unità immobiliare; non basta il richiamo generico allo scostamento dei valori di mercato e catastali.
Richiamato dalla ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto infondato; la decisione conferma che l'atto di riclassamento deve consentire al contribuente di controllare e contestare i presupposti fattuali della pretesa.
Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
Usato come parametro per individuare gli elementi rilevanti del classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere rigorosa, specifica e razionale, con indicazione degli elementi concreti posti a base del nuovo classamento.
- Non è sufficiente, per giustificare il riclassamento di immobili in microzona, il solo riferimento allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali o a generiche dinamiche di mercato: occorre spiegare quali fattori della microzona e dell'immobile abbiano inciso sul diverso classamento.
- Il contribuente destinatario della revisione del classamento deve essere messo in condizione di conoscere ex ante le ragioni della pretesa e di contestarle sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico.
- In sede di revisione catastale diffusa, la motivazione deve dar conto degli elementi specificamente incidenti sulla singola unità immobiliare, tra cui qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona e caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità.
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