Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Deduce due motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello per violazione del termine a comparire previsto dall'art.601, comma 3, c.p.p. (quaranta giorni), essendo la notifica avvenuta il 23/03/2023 per udienza del 18/04/2023; 2) vizio di motivazione e violazione di legge perché il giudice non ha valutato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata (art.56 L.689/1981 nella formulazione vigente al momento del fatto e dell'appello), ritenendo invece che la libertà controllata fosse stata soppressa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto che la disciplina introdotta dall'art.34 d.lgs.150/2022 (art.601, comma 3, c.p.p., termine di 40 giorni) si applica solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024; poiché l'appello è stato proposto anteriormente, vigendo il principio tempus regit actum si applica la disciplina anteriore e la doglianza è infondata. Sulla seconda doglianza la Corte ha rilevato che, sebbene la libertà controllata fosse vigente al momento del fatto e dell'appello, per applicare la legge abrogata occorre dimostrare che essa sia nel suo complesso più favorevole rispetto alla disciplina sostitutiva attuale e che il ricorrente possieda i requisiti oggettivi e soggettivi (anche in relazione alle preclusioni di cui all'art.59 L.689/1981). Il ricorrente non ha specificato in che misura avrebbe tratto vantaggio né ha dimostrato di non essere precluso (il capo di imputazione conteneva contestazione di recidiva infraquinquennale). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale dalla quale deriva la condanna per traffico o detenzione di stupefacenti; è il reato contestato all'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notificazione degli atti all'imputato presso il difensore; utilizzata nel quadro della doglianza sulla regolarità della notifica del decreto di citazione in appello.
Stabilisce il termine di 40 giorni a comparire nei giudizi di appello introdotto dalla riforma; la Corte ha precisato che la disciplina è applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024 e che per impugnazioni anteriori vige la disciplina previgente (principio tempus regit actum).
art. 56, L. 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina la libertà controllata quale sanzione sostitutiva in vigore al tempo del fatto; la Corte ricorda che per applicarla retrospettivamente occorre verificare se sia complessivamente più favorevole rispetto alla normativa attuale e che il ricorrente deve dimostrare il concreto vantaggio e il possesso dei requisiti.
Principio della successione delle leggi penali nel tempo, invocato per sostenere l'applicabilità della norma più favorevole vigente al tempo del fatto.
art. 59, L. 24 novembre 1981, n. 689
Prevede condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva (es. divieto per chi ha condanne precedenti complessivamente superiori a tre anni se il reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente); la Corte ha richiamato tale previsione come possibile causa di preclusione alla libertà controllata nel caso concreto.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024; Sez.6, n. 11549 del 02/10/1998; Sez.3, n. 23274 del 10/02/2004; Sez.3, n. 14198 del 25/05/2016)
Sentenze citate per i principi: applicabilità temporale delle norme processuali (Sez. U 27/06/2024) e per il metodo di confronto tra norme penali per individuare quale sia più favorevole al reo (necessità di confronto concreto e divieto di creare una terza normativa combinando disposizioni).
Massime di principio
- Le modifiche normative processuali si applicano in base al principio tempus regit actum: la nuova disciplina vale solo per le impugnazioni presentate dopo la data di efficacia espressa dalla norma.
- La novella che introduce termini processuali (es. 40 giorni per comparire in appello) non può essere invocata per impugnazioni proposte anteriormente alla data di entrata in vigore.
- Per ottenere l'applicazione di una norma penale abrogata ritenuta più favorevole il ricorrente deve dimostrare concretamente il vantaggio rispetto alla disciplina attuale e il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma abrogata.
- Non è possibile combinare parti della vecchia e della nuova legge per creare un regime 'ad hoc'; occorre applicare integralmente, a scelta, la legge nel suo complesso che risulti più favorevole.
- Le eccezioni procedurali (es. nullità per termini di notifica) vanno tempestivamente dedotte e il giudice deve darne conto; tuttavia, se la norma invocata non è applicabile ratione temporis, l'eccezione è infondata.
- La presenza di precedenti condanne e la contestazione della recidiva possono determinare preclusioni all'applicazione di sanzioni sostitutive; il ricorrente deve affrontare e confutare specificamente tali circostanze.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme a titolo di Cassa delle ammende.
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