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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Correzione di un evidente errore materiale nell'iscrizione a ruolo: il ricorso n. 34737/2024 era stato iscritto erroneamente a nome di "Piattella Antonino, nato a Roma il 4/4/1964" mentre l'effettivo ricorrente è Piattella Riccardo, nato a Velletri il 14/2/1995. Si è valutato che l'errore fosse meramente materiale e che il difensore, unico sottoscrittore del ricorso e tempestivamente avvisato dell'udienza, abbia ricevuto tutte le indicazioni rilevanti (numero di registro, nome del secondo imputato e data), per cui l'errata indicazione del nominativo non integra una nullità tassativa.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione del ruolo di udienza: in corrispondenza del n. RG 34737/2024, al posto di "Piattella Antonino nato a Roma il 04/04/1964" deve leggersi "Piattella Riccardo nato a Velletri il 14/02/1995". La cancelleria è stata rimandata per le annotazioni sugli originali. La Corte ha ritenuto l'errore materiale rettificabile e non idoneo a determinare la nullità del procedimento, considerata la tempestiva avvertenza al difensore.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen.

    La notifica/avviso al difensore ai sensi dell'art. 610, comma 5, è rilevante per valutare la regolarità della celebrazione dell'udienza; la tempestiva comunicazione del numero di registro, del nominativo dell'altro imputato e della data rende irrilevante l'erronea indicazione del nominativo di uno dei ricorrenti quando si tratti di mero errore materiale

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, Bontempo (Rv. 252936 - 01)

    Principio secondo cui l'errata indicazione di un nominativo nei ruoli non integra di per sé una nullità se non ricorrono le condizioni tassative previste dalla legge; conferma la possibilità di correggere errori materiali alla luce della tutela della regolarità procedurale e del contraddittorio effettivamente svolto

Massime di principio

  • Gli errori materiali relativi all'iscrizione a ruolo (es. nominativo o data di nascita errati) sono normalmente rettificabili d'ufficio dalla Corte quando emergono chiaramente dalla documentazione.
  • La tempestiva comunicazione/avviso al difensore (art. 610, comma 5 c.p.p.) è elemento chiave: se il difensore è stato correttamente avvisato del procedimento, l'errore materiale del nominativo è in genere privo di effetti invalidanti.
  • Per ottenere la correzione è necessario dimostrare che si tratta di errore materiale e non di un vizio sostanziale che incida sul diritto di difesa o su elementi essenziali del procedimento.
  • La rettifica non richiede il consenso di una controparte 'resistente' quando si tratta di mera annotazione di registri interni e non altera il contraddittorio già svolto.
  • In casi analoghi, è opportuno produrre documentazione di identità e di rappresentanza (atto di conferimento mandato o sottoscrizione ricorso) per provare l'effettiva identità dell'effettivo ricorrente.
  • Se l'errore incide su diritti sostanziali o su elementi che possono ingenerare confusione sostanziale tra persone diverse, il giudice valuterà caso per caso e potrà richiedere ulteriori accertamenti prima della correzione.

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