Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Correzione di un evidente errore materiale nell'iscrizione a ruolo: il ricorso n. 34737/2024 era stato iscritto erroneamente a nome di "Piattella Antonino, nato a Roma il 4/4/1964" mentre l'effettivo ricorrente è Piattella Riccardo, nato a Velletri il 14/2/1995. Si è valutato che l'errore fosse meramente materiale e che il difensore, unico sottoscrittore del ricorso e tempestivamente avvisato dell'udienza, abbia ricevuto tutte le indicazioni rilevanti (numero di registro, nome del secondo imputato e data), per cui l'errata indicazione del nominativo non integra una nullità tassativa.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione del ruolo di udienza: in corrispondenza del n. RG 34737/2024, al posto di "Piattella Antonino nato a Roma il 04/04/1964" deve leggersi "Piattella Riccardo nato a Velletri il 14/02/1995". La cancelleria è stata rimandata per le annotazioni sugli originali. La Corte ha ritenuto l'errore materiale rettificabile e non idoneo a determinare la nullità del procedimento, considerata la tempestiva avvertenza al difensore.
Norme richiamate
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
La notifica/avviso al difensore ai sensi dell'art. 610, comma 5, è rilevante per valutare la regolarità della celebrazione dell'udienza; la tempestiva comunicazione del numero di registro, del nominativo dell'altro imputato e della data rende irrilevante l'erronea indicazione del nominativo di uno dei ricorrenti quando si tratti di mero errore materiale
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, Bontempo (Rv. 252936 - 01)
Principio secondo cui l'errata indicazione di un nominativo nei ruoli non integra di per sé una nullità se non ricorrono le condizioni tassative previste dalla legge; conferma la possibilità di correggere errori materiali alla luce della tutela della regolarità procedurale e del contraddittorio effettivamente svolto
Massime di principio
- Gli errori materiali relativi all'iscrizione a ruolo (es. nominativo o data di nascita errati) sono normalmente rettificabili d'ufficio dalla Corte quando emergono chiaramente dalla documentazione.
- La tempestiva comunicazione/avviso al difensore (art. 610, comma 5 c.p.p.) è elemento chiave: se il difensore è stato correttamente avvisato del procedimento, l'errore materiale del nominativo è in genere privo di effetti invalidanti.
- Per ottenere la correzione è necessario dimostrare che si tratta di errore materiale e non di un vizio sostanziale che incida sul diritto di difesa o su elementi essenziali del procedimento.
- La rettifica non richiede il consenso di una controparte 'resistente' quando si tratta di mera annotazione di registri interni e non altera il contraddittorio già svolto.
- In casi analoghi, è opportuno produrre documentazione di identità e di rappresentanza (atto di conferimento mandato o sottoscrizione ricorso) per provare l'effettiva identità dell'effettivo ricorrente.
- Se l'errore incide su diritti sostanziali o su elementi che possono ingenerare confusione sostanziale tra persone diverse, il giudice valuterà caso per caso e potrà richiedere ulteriori accertamenti prima della correzione.
Testo integrale
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