Cassazione Penale, Sentenza n. 18804/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Casu ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per reati di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) con due motivi: 1) vizio di motivazione/travisamento delle prove riguardo alla sua responsabilità per la detenzione nello stabile di via Ospedaletto Marziale (deducendo che la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento a elementi non presenti o travisato dichiarazioni di terzi, e che le evidenze non provano la sua co-detenzione); 2) illegittimità dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) sostenendo che, in caso di reati unificati per continuazione, per valutare la sussistenza della soglia prevista per la pena accessoria occorre considerare la pena base del reato più grave così come risultante dopo la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, e non la pena complessiva aumentata per la continuazione; sicché, dato che la pena base ridotta per il reato più grave era pari a 2 anni e 8 mesi (< 3 anni), l'accessorio non doveva essere applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo nel secondo motivo e inammissibile o infondato nel resto. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente con il compendio probatorio (doppia conforme tra primo e secondo grado, onere di specificità e limiti della censura in cassazione) e ha respinto il vizio di travisamento. Sul secondo motivo ha accolto il principio, richiamando recente giurisprudenza, secondo cui per l'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici/interdizione legale) in caso di continuazione si deve prendere come riferimento la pena base in concreto stabilita per il reato più grave (eventualmente ridotta per la scelta del rito) e non la pena complessiva aumentata per la continuazione; essendo quella pena pari a 2 anni e 8 mesi (<3 anni), la pena accessoria non poteva esser applicata. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 29 (pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici) nel senso che, se i reati sono unificati per continuazione, per verificare i presupposti di applicabilità della pena accessoria occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non alla pena complessiva aumentata dall'aumento per continuazione.
Norma sostanziale che incrimina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; è il capo d'imputazione principale a carico del ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come motivo per censurare il vizio di motivazione/travisamento delle prove; la Corte ha ricordato i limiti di ammissibilità di tale doglianza in cassazione (soprattutto in presenza di 'doppia conforme').
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato per la censura di illegittima applicazione della pena accessoria (errata applicazione della legge sostanziale in tema di pena accessoria); la Corte ha accolto il motivo nella parte relativa alla violazione di legge.
Norme sulla valutazione della prova richiamate dal ricorrente; la Corte ha richiamato il principio per affermare i limiti della censura in cassazione e l'impossibilità di usare talune deduzioni processuali per aggirare i limiti di ammissibilità.
Richiamato come principio di concorso di persone nel reato (concorso fra imputati) nella ricostruzione della responsabilità.
Norma sulla confisca; nella decisione di merito era stata disposta la confisca di quanto sottoposto a sequestro.
Richiamato nel quadro delle regole di giudizio e valutazione probatoria; la Corte ha precisato che contestazioni generiche a norme non sanzionate a pena di nullità non sono ammissibili in cassazione nei termini dedotti dal ricorrente.
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (stessa valutazione dei fatti da primo e secondo grado), la Cassazione esercita un controllo molto limitato sul travisamento della prova: la doglianza deve dimostrare un travisamento macroscopico e palese che disarticoli l'intero ragionamento probatorio.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le motivazioni espresse dal giudice impugnato; motivi generici o reiterazioni dell'appello senza confronto con la motivazione di secondo grado risultano inammissibili.
- Non è consentito aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla valutazione della prova invocando norme processuali che non prevedono sanzioni a pena di nullità: determinati profili valutativi sono sottratti al sindacato di legittimità se non dedotti nei termini e nella forma previsti.
- Quanto alle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), se i reati sono unificati per continuazione, per stabilire la sussistenza dei presupposti dell'accessorio si deve guardare alla pena base in concreto stabilita per il reato più grave (tenendo conto di eventuali riduzioni per il rito), non alla pena complessiva aumentata dalla continuazione.
- Se la Cassazione accerta l'illegittimità di una parte essenziale della statuizione (es. applicazione illegittima di una pena accessoria), può pronunciare l'annullamento anche senza rinvio quando la correzione in grado di merito non risulti possibile o necessaria.
- In casi simili, il difensore deve concentrare i mezzi di impugnazione su profili fattuali e giuridici specifici e dimostrabili (es. prova documentale incontrovertibile del travisamento) e, se si agisce in relazione a pene accessorie con continuazione, presentare calcoli chiari della misura delle singole pene base dopo la diminuzione per il rito.
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