Cassazione Penale, Sentenza n. 18800/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa traduzione in lingua inglese (lingua nota all'imputato alloglotto) della sentenza di secondo grado, del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado, con conseguente nullità degli atti e violazione del diritto di difesa; 2) mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale in appello (nella PEC al difensore era allegato solo il decreto di citazione), con violazione del diritto di difesa; 3) difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. al difensore di fiducia (notifiche eseguite prima al difensore di ufficio e poi all'imputato, che successivamente ha nominato il difensore di fiducia non raggiunto da notifica).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (omessa traduzione per imputato alloglotto e mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale) configurando nullità generale a regime intermedio; ha ritenuto infondato il terzo motivo (art. 415-bis non richiede una precisa scansione temporale delle notifiche). Tuttavia il giudice di legittimità ha accertato preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato (fatto commesso il 30/11/2016, con considerazione dei giorni di sospensione), e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90 (norma sostanziale)
Individuazione del reato per cui l'imputato era stato condannato; norma sostanziale richiamata a titolo di contestazione penale
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c)
Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione, qui richiamata come base formale dei motivi dedotti (violazione di legge)
articoli del codice di procedura penale relativi alla traduzione e alla forma degli atti
art. 143, art. 147, art. 177, art. 178 comma 1 lett. c), art. 185 c.p.p.
Interpretati nel senso che, di fronte a imputato alloglotto, la mancata traduzione di sentenze e decreti essenziali integra nullità generale a regime intermedio e può essere eccepita dal difensore
art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 (disciplina emergenziale e procedura telematica)
art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Nell'ambito del giudizio cartolare in regime di disciplina emergenziale, la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore generale determina nullità generale a regime intermedio
art. 415-bis c.p.p.
Regola la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto che la norma non impone una precisa scansione temporale nella serie delle notifiche (quindi la sequenza usata non costituisce di per sé vizio)
Massime di principio
- Se l'imputato è 'alloglotto' e conosce una lingua differente dall'italiano, la traduzione in quella lingua di sentenze o decreti essenziali (p. es. decreto di citazione in appello, sentenze) è obbligatoria: la mancata traduzione costituisce nullità generale a regime intermedio e può essere eccepita dal difensore.
- Nel giudizio cartolare/appello svolto con strumenti telematici in regime emergenziale, la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del Pubblico Ministero/Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio; la difesa può dedurla anche in cassazione.
- La norma sull'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) richiede la notifica ma non impone una rigida sequenza temporale tra notifiche al difensore d'ufficio, all'imputato e al difensore di fiducia; l'assenza di notifica al difensore di fiducia non è automaticamente nulla se la normativa non stabilisce una precisa scansione.
- Quando la Corte di legittimità accerta l'intervenuta prescrizione del reato, anche in presenza di nullità processuali accertate, può annullare senza rinvio per estinzione del reato; quindi, oltre a eccepire le nullità, bisogna sempre valutare l'eventuale rischio di estinzione del reato per prescrizione.
- Prassi consigliata per la difesa: sollecitare la traduzione degli atti per imputati alloglotto tempestivamente, verificare la ricezione telematica di tutte le comunicazioni e richieste (inclusi gli atti del Procuratore generale), e, in caso di nomina tardiva del difensore di fiducia, chiedere espressamente la ripetizione delle notifiche o contestarne l'omissione nei termini opportuni.
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