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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza n. 5030/23 della Corte d'appello di Bari: contestavano la determinazione delle pene, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in particolare per Barnabbò, la mancata riclassificazione di talune condotte nella più lieve ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309/1990 e l'insufficiente motivazione della conferma di responsabilità.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto che gran parte delle doglianze fossero inammissibili perché i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, rendendo improcedibile l'esame delle attenuanti generiche. Quanto alle questioni sostanziali, la Corte ha rilevato che: la discrezionalità dei giudici di merito sul riconoscimento delle attenuanti non è sindacabile senza specifici vizi di legge o motivazione; la diminuzione di pena già operata con il rito abbreviato (ai sensi dell'art. 442 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017) non legittima un ulteriore sconto per la stessa ragione; la determinazione della pena e l'aggravamento per recidiva erano motivati in linea con la normativa vigente; la mancata riclassificazione ex art. 73, comma 5, è giustificata dalla prova di condotte non minimamente offensive (trasferte per cedere droga, precedente sequestro di 7 kg di hashish). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Si tratta dell'ipotesi meno grave nel regime delle sostanze stupefacenti (riguardante quantità minime o minima offensività). La Corte ha ritenuto che, per Barnabbò, le condotte non rientrassero in tale ipotesi, in ragione delle trasferte e della consistente quantità ricavabile dal complesso probatorio (anche per precedente sequestro di 7 kg).

  • Codice di procedura penale, art. 442, comma 2 (modificato dalla legge n. 103/2017)

    La riduzione di pena per l'applicazione del rito abbreviato (un terzo per i delitti) costituisce già un premio processuale; perciò la scelta del rito abbreviato non giustifica un ulteriore riconoscimento delle attenuanti generiche per lo stesso effetto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; la Corte ha imposto tale condanna e il versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimessa ampiamente alla discrezionalità del giudice del merito e la Cassazione interviene solo in presenza di violazione di legge o di motivazione assente o manifestamente illogica.
  • Se il ricorrente rinuncia in appello o in cassazione ai motivi che non attengono al trattamento sanzionatorio, le censure sull'esclusione delle attenuanti generiche possono risultare inammissibili perché non è possibile esaminare l'incidenza delle attenuanti senza i relativi profili fattuali e probatori.
  • La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) costituisce già un vantaggio processuale previsto dalla legge; non è normalmente cumulabile con un ulteriore riconoscimento delle attenuanti per la stessa ragione.
  • La qualificazione delle condotte come 'meno grave' ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva delle circostanze: trasferte per lo spaccio, quantità e precedenti sequestri possono giustificare l'esclusione della minima offensività.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del fatto nella rivalutazione della prova; le doglianze basate su valutazioni meramente critiche degli elementi probatori sono inammissibili.

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