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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18808/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Labisi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di legale rappresentante della Labisi Carlo s.r.l., del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative a retribuzioni dei dipendenti per periodi del 2014, 2015 e 2016. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 463/1983 conv. in legge 638/83 e artt. 125 e 530 c.p.p., lamentando che la Corte di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria con motivazione apparente e, soprattutto, era rimasta silente rispetto a un motivo di appello nel quale era documentato che l'omesso pagamento era dipeso da una crisi di liquidità della società non imputabile al rappresentante, crisi che il ricorrente aveva fronteggiato con misure documentate.

La decisione

La Cassazione ha rilevato che per i reati residui relativi ad agosto-ottobre 2016 è intervenuta la prescrizione (calcolata tenendo conto della normativa vigente e dei periodi di sospensione), con la prescrizione dell'ultima mensilità (ottobre 2016) maturata il 16/08/2024. Ha altresì ritenuto che il motivo di ricorso non fosse manifestamente infondato perché la Corte d'appello era rimasta silente sulla specifica doglianza riguardante la crisi di liquidità documentata: il giudice d'appello non può limitarsi a un richiamo generale ma deve rispondere alle singole censure. Poiché il ricorso era idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione e non ricorrevano ragioni per applicare l'art.129, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ex art.129, comma 1, c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 463/1983 conv. in legge 638/1983

    Norma che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità sull'originaria contestazione ma ha esaminato la prescrizione per i fatti successivi.

  • art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463/1983

    Prevede il periodo di sospensione di tre mesi utile al calcolo della prescrizione; la Corte lo ha considerato nel computo del termine prescrizionale.

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    Modifica normativa rilevante per determinare quale regime prescrizionale applicare: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per fatti anteriori alla modifica, va applicata la normativa più favorevole in relazione alla soglia annua di punibilità di 10.000 euro.

  • art. 2, comma quarto, c.p.

    Principio della norma più favorevole (lex mitior); la Corte lo ha richiamato per decidere quale disciplina prescrizionale applicare ai fatti anteriori alle modifiche legislative.

  • art. 129, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    Art.129 comma 1 (dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) è stato applicato dalla Corte per annullare senza rinvio la sentenza impugnata; il comma 2 (possibilità di non annullare quando la decisione è radicalmente illegittima?) non è stato ritenuto applicabile perché non emergono elementi che lo giustificassero.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Richiama il principio che la dichiarazione di prescrizione d'ufficio può intervenire solo ove il ricorso istitutivo del grado sia idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (cioè non inammissibile); la Corte ha confermato questo orientamento e lo ha applicato nel caso.

  • artt. 125 e 530 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla rinnovazione istruttoria e al dovere del giudice di rispondere alle censure: la Corte ha riconosciuto che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il rigetto e è rimasta inerte rispetto a specifiche doglianze, in contrasto con il dovere di risposta del giudice d'appello.

Massime di principio

  • Se l'imputato documenta che l'omesso versamento è dipeso da una crisi di liquidità aziendale non attribuibile a dolo personale, il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare specificamente tale elemento; il mancato esame può rendere il motivo di cassazione non manifestamente infondato.
  • Per i reati di omesso versamento di contributi, la determinazione del dies a quo della consumazione (e quindi della prescrizione) segue regole particolari: per la normativa previgente il momento consumativo coincide con il giorno 16 del mese successivo alla mensilità di riferimento; le modifiche legislative (es. d.lgs. 15/1/2016 n.8) e la soglia annua di 10.000 euro influiscono sulla scelta del regime prescrizionale applicabile.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in Cassazione (art.129 c.p.p.) può essere pronunciata quando il ricorso è ammissibile e non manifestamente infondato; la Corte può annullare senza rinvio quando la prescrizione è ormai maturata e non sussistono ragioni per rinviare.
  • La Corte d'appello non può respingere richieste istruttorie o rinnovazioni con formule di stile: deve motivare il rigetto in modo concreto, rispondendo alle specifiche argomentazioni dell'imputato, altrimenti si lede la funzione di controllo del secondo grado.
  • Nel calcolo della prescrizione per omessi versamenti, occorre tenere conto dei periodi di sospensione previsti dalla legge (es. tre mesi) e del termine massimo di prescrizione applicabile al caso concreto; fornirsi di calcoli chiari può favorire il riesame favorevole in sede di legittimità.

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