Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/03/2024 che ha confermato le condanne pronunciate con rito abbreviato dal GIP il 20/07/2018: Piattella per tre anni e dieci mesi; Lucidi per tre anni e 11.000 euro di multa. Le imputazioni riguardano associazione per delinquere (art. 416 c.p., contestata a Piattella), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006), delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e la circostanza aggravante di cui all'art. 452-octies c.p. Motivi di doglianza: (1) Piattella denuncia indebita sovrapposizione/assorbimento dei reati e erronea applicazione delle norme penali; (2) entrambi censurano la mancata o insufficiente valutazione delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 133 c.p.) e la valutazione della continuatività; (3) Lucidi deduce illegittimità della confisca della somma su conto cointestato e prova della lecita provenienza dei fondi; (4) Piattella contesta la confisca e la sproporzione/temporalità degli acquisti rispetto ai redditi dichiarati e contesta l'operato dell'istruttoria finanziaria.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che l'associazione per delinquere e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti possono concorrere e non sono automaticamente assorbibili l'una nell'altra, anche alla luce delle modifiche legislative (Titolo Sesto-bis e art. 452-octies). Ha ritenuto non censurabile la valutazione probatoria delle intercettazioni e l'interpretazione data dal giudice di merito. Ha poi confermato la congruità delle pene e il rigetto della concessione delle attenuanti generiche per la gravità, la continuazione e i ruoli accertati. Quanto alla confisca: è stata ritenuta legittima perché mancava la prova della provenienza lecita delle somme; la cointestazione del conto non ha impedito il sequestro/confisca in assenza di prova certa da parte del terzo estraneo; per le cose immobiliarie e quote societarie è stata accolto il convincimento dei giudici di merito circa la sproporzione e l'assenza di giustificazione credibile della provenienza dei beni. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite del 26/09/2024 che richiede la prova della derivazione causale per qualificare la confisca di denaro come diretta, ma ha osservato che in assenza di tale prova il titolo della confisca si converte in confisca per equivalente ai sensi dell'art. 452-quaterdecies c.p.; nel caso concreto gli appellanti non hanno fornito prove efficaci della lecita provenienza.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
L'associazione per delinquere è riconosciuta come fattispecie distinta che può convivere con il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; non si verifica automaticamente un rapporto di specialità che comporti l'assorbimento.
art. 452-quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 d.lgs. n. 152/2006)
Regola il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; può essere commesso singolarmente, in concorso o in forma strutturata associata e non esclude la configurabilità di associazione per delinquere autonoma.
art. 452-bis cod. pen.
Norma sull'inquinamento ambientale i cui profili sanzionatori sono stati valutati insieme alle altre imputazioni ai fini della determinazione delle pene.
art. 452-octies cod. pen.
Prevede l'aggravamento di pena se l'associazione è diretta allo scopo di commettere reati contro l'ambiente, confermando la possibilità che l'associazione persegua l'attività di traffico illecito di rifiuti.
artt. 81 e 110 cod. pen.
Richiamati in relazione al concorso di persone e alla determinazione della pena per i reati collegati.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti generiche e sul contenuto motivazionale della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti per la gravità e la reiterazione delle condotte e che il giudice non è tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate purché motivi gli elementi ritenuti decisivi.
art. 240 e 240-bis cod. pen.
Richiamati nel quadro della confisca per sproporzione e dell'accertamento della provenienza dei beni; la Corte ha confermato l'onere probatorio dell'imputato che allega la lecita provenienza.
art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in legge n. 356/1992)
Riferito per i principi giurisprudenziali sulla sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni; la Corte ha riaffermato che la giustificazione della provenienza richiede prova positiva della liceità.
Massime di principio
- La configurabilità dell'associazione per delinquere e del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sono compatibili: non c'è assorbimento automatico; va valutata la struttura e la capacità organizzativa del gruppo.
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto circoscritta alla valutazione del giudice di merito; in sede di legittimità può essere sindacata solo per travisamento o manifesta illogicità.
- Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto e motivazionale del giudice di merito: la decisione è legittima se dà conto degli elementi ritenuti preponderanti anche se non esamina ogni singola circostanza proposta dalla difesa.
- La confisca del denaro richiede, secondo l'orientamento più recente, la prova della derivazione causale per essere qualificata come diretta; in assenza di tale prova la confisca può però essere disposta per equivalente ai sensi delle norme speciali (art. 452-quaterdecies) se sussistono indizi di profitto del reato.
- La cointestazione di un conto corrente non impedisce in via automatica sequestro o confisca: la disponibilità effettiva del denaro da parte dell'indagato e la mancanza di prova da parte del terzo estraneo della provenienza lecita possono legittimare l'ablazione del saldo.
- Chi contesta la provenienza lecita di beni sottoposti a confisca ha l'onere di allegare e dimostrare elementi concreti e non meri rilievi generici; è necessario mostrare in che modo i redditi o i finanziamenti potevano effettivamente sostenere gli acquisti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18800/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18804/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18808/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →