Sentenza n. 4714/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 636/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 636/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 636/2025. Tale sentenza, notificata al Ministero il 9 giugno 2025 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla certificazione di cancelleria, sia l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine decadenziale di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione finale. Il deposito degli atti del commissario dovrà avvenire esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
La norma costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni a seguito di titolo esecutivo.
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario, considerato autorizzato.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; secondo il TAR, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
È richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002, per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
È richiamata per la determinazione delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando il titolo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche nell’ambito dell’amministrazione inadempiente, purché il soggetto designato disponga delle adeguate competenze tecniche.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
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