Cassazione Penale, Sentenza n. 12712/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Cicciarella: deduceva violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per l'acquisizione tardiva dell'allegato 2 "fascicolo riscontri" alla C.N.R., sostenendo la sua inutilizzabilità poiché acquisito materialmente dopo la richiesta e ammissione del rito abbreviato. Ricorso di Asonte e Barrera: contestavano la determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.), lamentando che la pena base indicata dalla Corte d'appello fosse sostanzialmente identica a quella di primo grado nonostante l'accoglimento dell'appello e la rideterminazione favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Cicciarella il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha rilevato che l'allegato contestato riguardava atti di indagine già noti e richiamati nella richiesta di misura cautelare, la cui acquisizione materiale successiva non ne ha determinato l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato. Per Asonte e Barrera i motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte distrettuale aveva effettivamente riconosciuto attenuanti non riconosciute in primo grado e rideterminato la pena in senso favorevole; la presunta corrispondenza della pena base non compromette la coerenza complessiva della decisione. La Corte di Cassazione ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza conferma l'impianto contestatorio in relazione a detenzione illecita e plurime cessioni di cocaina.
Codice penale (art. 110, art. 81 comma secondo)
artt. 81 cpv, 110 cod.pen.
Riferimenti alle norme sulla concorso di persone nel reato e alla continuazione/concorrente applicazione di circostanze; utilizzate per determinare il quadro di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Codice di procedura penale (art. 416, art. 419, art. 421, art. 442 comma 1-bis)
art. 442 comma 1-bis / 416, 419, 421 cod.proc.pen.
Interpretazione secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare agli effetti decisori gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo delle indagini e noti all'imputato anche se per errore materiale non erano allegati al fascicolo; la tardiva acquisizione materiale non comporta di per sé inutilizzabilità quando l'atto era già nella disponibilità o noto alla difesa.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la censura sulla pena base, essendo generica, non pregiudichi la validità della rideterminazione complessiva operata dalla Corte d'appello che ha riconosciuto attenuanti e ridotto la pena finale.
Codice penale (art. 73 comma 6 DPR 309/90 - circostanza aggravante)
La Corte ha valutato la sussistenza e il rapporto con le attenuanti generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio; la compensazione/equivalenza tra aggravanti e attenuanti è stata presa in considerazione nella rideterminazione della pena.
Massime di principio
- In sede di giudizio abbreviato possono essere utilizzati agli effetti decisori tutti gli atti di indagine legittimamente acquisiti e noti all'imputato, anche se per errore materiale non erano stati allegati al fascicolo del pubblico ministero; la mera acquisizione materiale tardiva non determina automaticamente l'inutilizzabilità se l'atto era già nella disponibilità o era richiamato negli atti procedimentali precedenti.
- La doglianza processuale in Cassazione deve essere specifica e non generica: motivi vaghi o formulati in termini generici possono essere dichiarati manifestamente infondati e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Sulle questioni di misura della pena, la Corte di legittimità verifica la coerenza della motivazione e la correttezza dell'applicazione delle norme (atteggiamento verso attenuanti/aggravanti); la corrispondenza formale della pena base con quella di primo grado non è di per sé indice di vizio se la decisione finale ha effettivamente ridotto la pena e motivato le scelte.
- Se un atto investigativo è stato più volte richiamato negli atti processuali (es. nella richiesta di misura cautelare), la sua conoscibilità da parte della difesa può giustificare l'utilizzo in giudizio anche se il deposito materiale è avvenuto in un momento successivo.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile, è frequente l'imposizione di spese e contributi a carico del ricorrente (anche somme a favore della Cassa delle Ammende).
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