Cassazione Penale, Sentenza n. 156/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e presunta omissione di adeguata motivazione da parte della Corte d'appello (contestato il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e la mancata considerazione di specifiche prove, tra cui la consulenza del dr. Tonnaselli Marzano); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000: il ricorrente sostiene di non aver partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento, di essere stato vittima, di aver svolto solo compiti meramente contabili senza accesso ai documenti accompagnatori e quindi di non aver agevolato materialmente la frode; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo): il ricorrente contesta che sussistesse il dolo eventuale richiesto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo al più negligenza o superficialità, non la consapevole accettazione del rischio dell'evasione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità è ammesso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e il ricorrente non ha specificato in modo adeguato le concrete doglianze non esaminate. I secondi due motivi, relativi alla sussistenza del reato e al profilo soggettivo, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che il Levrè, in qualità di commercialista, ha predisposto e trasmesso le dichiarazioni fiscali firmate con il suo codice fiscale e depositato bilanci con la sua smart card; era a conoscenza di anomalie (numerose autofatture, rilevanti importi, consistenti prelievi in contanti) segnalate dalla dipendente; non ha segnalato tali anomalie né si è attivato per impedirne l'uso, continuando l'assistenza fiscale per timore di perdere clienti. Tali elementi, valutati congiuntamente, sono stati ritenuti idonei a provare il contributo materiale e agevolatore alla frode e il dolo eventuale (accettazione del rischio che la presentazione delle dichiarazioni potesse provocare evasione). Di conseguenza la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna del Levrè per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è stata confermata; il ricorso è stato rigettato e sono state disposte le statuizioni sulle spese secondo le norme procedurali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
L'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è stato interpretato nel senso che il dolo specifico richiesto è compatibile con il dolo eventuale: il commercialista può rispondere se ha accettato il rischio che la presentazione delle dichiarazioni contenenti documenti inesistenti potesse determinare l'evasione fiscale.
codice penale, art. 110
Riconoscimento del principio del concorso di persone nel reato: il commercialista può concorrere con il contribuente; il contributo può essere materiale o psichico e anche una condotta agevolatrice o di rafforzamento del proposito criminoso integra la partecipazione, purché provata in modo adeguato (anche per via indiziaria).
d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020
Norma procedurale richiamata dalla difesa per la richiesta di trattazione orale del ricorso; la menzione costituisce un rilievo di ordine processuale volto a ottenere la discussione orale.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in chiusura per le statuizioni sulle spese e gli oneri consequenziali al rigetto del ricorso (implicita applicazione delle conseguenze procedurali del rigetto).
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (condanna in primo grado e conferma in appello) la Corte d'appello può limitarsi a rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice; in cassazione le censure devono essere specifiche e non meramente richiamate per relationem o generiche, altrimenti sono inammissibili.
- Il commercialista può essere ritenuto concorrente nei reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000) non solo per condotte materiali dirette ma anche per contributi agevolatori o di rafforzamento del proposito criminoso (es. predisposizione e invio di dichiarazioni, firma con il proprio codice fiscale, deposito di bilanci con smart card).
- Il dolo richiesto per la dichiarazione fraudolenta è compatibile con il dolo eventuale: è sufficiente che il professionista abbia accettato il rischio che la dichiarazione contenente fatture o documenti inesistenti potesse causare evasione fiscale. Elementi come numero e importo delle fatture false, ripetitività dell'operatività, eccessive movimentazioni di contanti e segnalazioni interne non prese in carico possono concorrere a dimostrare tale accettazione del rischio.
- La prova del concorso e del dolo può essere anche indiziaria e deve essere valutata nella sua globalità: più elementi convergenti, pur se presuntivi, possono formare prova idonea se dotati di attitudine rappresentativa e logica.
- La mera negligenza o superficialità del professionista non esclude automaticamente la responsabilità penale se, alla luce delle circostanze concrete, risulta che egli ha accettato il rischio dell'illecito; al contrario, l'assenza di specifici elementi che dimostrino la consapevolezza o l'accettazione del rischio può invece escludere il dolo eventuale.
- In sede di cassazione non è consentita una rinnovazione del giudizio di merito sulla valutazione delle prove; le doglianze che mirano a una rivalutazione integrale del materiale probatorio sono inammissibili o inefficaci se non specificamente motivate.
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