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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 156/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e presunta omissione di adeguata motivazione da parte della Corte d'appello (contestato il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e la mancata considerazione di specifiche prove, tra cui la consulenza del dr. Tonnaselli Marzano); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000: il ricorrente sostiene di non aver partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento, di essere stato vittima, di aver svolto solo compiti meramente contabili senza accesso ai documenti accompagnatori e quindi di non aver agevolato materialmente la frode; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo): il ricorrente contesta che sussistesse il dolo eventuale richiesto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo al più negligenza o superficialità, non la consapevole accettazione del rischio dell'evasione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità è ammesso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e il ricorrente non ha specificato in modo adeguato le concrete doglianze non esaminate. I secondi due motivi, relativi alla sussistenza del reato e al profilo soggettivo, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che il Levrè, in qualità di commercialista, ha predisposto e trasmesso le dichiarazioni fiscali firmate con il suo codice fiscale e depositato bilanci con la sua smart card; era a conoscenza di anomalie (numerose autofatture, rilevanti importi, consistenti prelievi in contanti) segnalate dalla dipendente; non ha segnalato tali anomalie né si è attivato per impedirne l'uso, continuando l'assistenza fiscale per timore di perdere clienti. Tali elementi, valutati congiuntamente, sono stati ritenuti idonei a provare il contributo materiale e agevolatore alla frode e il dolo eventuale (accettazione del rischio che la presentazione delle dichiarazioni potesse provocare evasione). Di conseguenza la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna del Levrè per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è stata confermata; il ricorso è stato rigettato e sono state disposte le statuizioni sulle spese secondo le norme procedurali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    L'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è stato interpretato nel senso che il dolo specifico richiesto è compatibile con il dolo eventuale: il commercialista può rispondere se ha accettato il rischio che la presentazione delle dichiarazioni contenenti documenti inesistenti potesse determinare l'evasione fiscale.

  • codice penale, art. 110

    Riconoscimento del principio del concorso di persone nel reato: il commercialista può concorrere con il contribuente; il contributo può essere materiale o psichico e anche una condotta agevolatrice o di rafforzamento del proposito criminoso integra la partecipazione, purché provata in modo adeguato (anche per via indiziaria).

  • d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata dalla difesa per la richiesta di trattazione orale del ricorso; la menzione costituisce un rilievo di ordine processuale volto a ottenere la discussione orale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in chiusura per le statuizioni sulle spese e gli oneri consequenziali al rigetto del ricorso (implicita applicazione delle conseguenze procedurali del rigetto).

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (condanna in primo grado e conferma in appello) la Corte d'appello può limitarsi a rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice; in cassazione le censure devono essere specifiche e non meramente richiamate per relationem o generiche, altrimenti sono inammissibili.
  • Il commercialista può essere ritenuto concorrente nei reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000) non solo per condotte materiali dirette ma anche per contributi agevolatori o di rafforzamento del proposito criminoso (es. predisposizione e invio di dichiarazioni, firma con il proprio codice fiscale, deposito di bilanci con smart card).
  • Il dolo richiesto per la dichiarazione fraudolenta è compatibile con il dolo eventuale: è sufficiente che il professionista abbia accettato il rischio che la dichiarazione contenente fatture o documenti inesistenti potesse causare evasione fiscale. Elementi come numero e importo delle fatture false, ripetitività dell'operatività, eccessive movimentazioni di contanti e segnalazioni interne non prese in carico possono concorrere a dimostrare tale accettazione del rischio.
  • La prova del concorso e del dolo può essere anche indiziaria e deve essere valutata nella sua globalità: più elementi convergenti, pur se presuntivi, possono formare prova idonea se dotati di attitudine rappresentativa e logica.
  • La mera negligenza o superficialità del professionista non esclude automaticamente la responsabilità penale se, alla luce delle circostanze concrete, risulta che egli ha accettato il rischio dell'illecito; al contrario, l'assenza di specifici elementi che dimostrino la consapevolezza o l'accettazione del rischio può invece escludere il dolo eventuale.
  • In sede di cassazione non è consentita una rinnovazione del giudizio di merito sulla valutazione delle prove; le doglianze che mirano a una rivalutazione integrale del materiale probatorio sono inammissibili o inefficaci se non specificamente motivate.

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