Cassazione Civile, Ordinanza n. 18637/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale ex socio e amministratore di una società poi cancellata dal registro delle imprese, ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di merito favorevole al contribuente. La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento emessi per Ires, Iva, Irap e Irpef relativi a un'operazione su un fondo di proprietà del contribuente: questi aveva concesso per dieci anni il diritto di superficie a una società, la quale aveva realizzato un impianto per la lavorazione del gas; alla scadenza il fondo, comprensivo dell'impianto, era tornato al proprietario senza indennizzo. L'Amministrazione sosteneva che la vicenda dovesse essere ricondotta all'accessione ex art. 936 c.c., con conseguente spettanza di un indennizzo alla società, poi rinunciato in modo antieconomico; il contribuente sosteneva invece che si trattasse di un ordinario trasferimento del diritto di superficie ex art. 953 c.c., con esclusione di ogni indennizzo. Nel ricorso per revocazione il contribuente deduceva, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., due errori di fatto: il primo per l'omesso rilievo del giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado in ordine alla sua posizione personale; il secondo per avere la Corte affermato che la controversia attenesse alla rinuncia della società a un credito/indennizzo, mentre il giudicato sulla natura di superficie escluderebbe in radice la possibilità di un credito della società verso il proprietario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché il preteso giudicato interno sulla posizione personale del ricorrente non era il fatto su cui era fondata la precedente decisione di legittimità, e comunque la doglianza atteneva semmai a un errore di diritto sull'omesso rilievo del giudicato interno, non deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti giudicato inammissibile perché mirava in sostanza a ottenere un riesame del merito della decisione già resa dalla Cassazione, fondato su una lettura soggettiva delle risultanze processuali e su una questione di diritto da discutere eventualmente nel giudizio di rinvio; inoltre la Corte ha osservato che l'art. 953 c.c. non contiene una previsione espressa nel senso dell'assenza di qualsiasi credito per le opere realizzate dal superficiario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; non è utilizzabile per censurare omissioni di rilievo del giudicato interno quando la doglianza investe in realtà un errore di diritto o una richiesta di riesame del merito.
Richiamato come base della tesi dell'Amministrazione finanziaria per sostenere che l'opera realizzata sul fondo potesse dar luogo a un indennizzo dovuto al proprietario o al costruttore secondo il regime dell'accessione.
Richiamato come base della tesi del contribuente sulla cessione del diritto di superficie; la Corte ha osservato che la norma non contiene, per espressa previsione, una regola che escluda comunque ogni credito della società per le opere realizzate, sicché la questione resta di diritto e non di fatto revocatorio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro una sentenza della Cassazione è ammissibile solo se il vizio dedotto consiste in un vero errore percettivo su un fatto decisivo già risultante dagli atti, e non quando la censura riguarda l'omesso esame di questioni giuridiche o di giudicati interni.
- Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza con cui si contesta alla Corte di cassazione di non avere rilevato un giudicato interno, se la questione implica in realtà la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione o l'apprezzamento di un profilo di diritto.
- La revocazione non può essere utilizzata come strumento surrettizio per ottenere il riesame del merito o della qualificazione giuridica del rapporto già decisa; le questioni che richiedono interpretazione delle risultanze processuali o applicazione di norme sostanziali devono essere fatte valere nel giudizio di merito o nel giudizio di rinvio.
- Per configurare l'errore di fatto revocatorio occorre che il fatto asseritamente trascurato o supposto sia stato effettivamente posto a base della decisione impugnata e che la sua realtà o inesistenza sia immediatamente e incontestabilmente desumibile dagli atti.
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