Parere n. 393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-e Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, per l’annullamento: i) dell’ordinanza comunale di ingiunzione, recante protocollo n. 00061432 del 31 luglio 2023; ii) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi preordinato, presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 16.500 per mancata ottemperanza a un ordine di demolizione di un manufatto abusivo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale del 31 luglio 2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 16.500 ai sensi della disciplina edilizia conseguente alla mancata demolizione di un manufatto abusivo realizzato su terreno demaniale gravato da uso civico. Ha dedotto: 1) carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere il soggetto tenuto a rispondere della sanzione; 2) eccessività e illogicità della sanzione, violazione del principio di legalità, omessa istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, erronea applicazione della legge regionale n. 15/2008, disparità di trattamento e nullità o inefficacia dell’ingiunzione; 3) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 ed eccesso di potere. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i tre motivi di merito. L’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971 stabilisce il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario. Poiché l’ordinanza impugnata è stata notificata il 14 agosto 2023, il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto. La Sezione ha quindi espresso parere per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679.
Osservazioni
Tempestività del ricorso straordinario
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché proposto oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 14 agosto 2023.
Motivi di merito
I motivi relativi alla legittimazione passiva, alla quantificazione e motivazione della sanzione e alla violazione delle garanzie partecipative non sono stati esaminati, essendo il ricorso tardivo.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario è stato ritenuto decorso, con conseguente irricevibilità del ricorso notificato oltre tale termine.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla legittimazione passiva e agli effetti della demolizione del manufatto abusivo; le questioni non sono state esaminate nel merito.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanzione amministrativa pecuniaria; la censura non è stata esaminata per la tardività del ricorso.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alle garanzie di partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971 comporta l’irricevibilità del ricorso e preclude l’esame dei motivi di merito.
- La notificazione dell’atto impugnato costituisce, nel caso esaminato, il momento dal quale decorre il termine per la proposizione del ricorso straordinario.
- Quando il ricorso straordinario è tardivo, il Consiglio di Stato definisce l’affare con una pronuncia preliminare di irricevibilità senza pronunciarsi sulle censure relative alla legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
Irricevibilità del ricorso straordinario contro una sanzione edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro un’ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di euro 16.500, emessa a seguito della mancata demolizione di un manufatto abusivo realizzato su un terreno demaniale gravato da uso civico.
Premesse di fatto
La ricorrente risultava possessore del terreno in forza di un testamento pubblico. Nel settembre 2021 la polizia municipale aveva accertato la presenza di un manufatto a uso abitativo, con veranda, realizzato abusivamente. Il Comune aveva inizialmente ordinato la demolizione nei confronti della ricorrente e di un altro soggetto indicato come compossessore; con successiva ordinanza del 17 dicembre 2021 l’ordine era stato rettificato e rivolto alla sola ricorrente.
L’ordinanza di demolizione prevedeva un termine di novanta giorni dalla notificazione e avvertiva che, in caso di mancata ottemperanza, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio dell’amministrazione e sarebbe stata applicata una sanzione pecuniaria di euro 16.500. Nel marzo 2022 la polizia locale aveva accertato che il manufatto non era stato demolito. Sulla base di tale accertamento, il dirigente comunale aveva adottato il 31 luglio 2023 l’ingiunzione di pagamento, notificata il 14 agosto 2023.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto tre gruppi di censure:
- carenza di legittimazione passiva, con riferimento agli artt. 31 e 34 d.P.R. 380/2001;
- eccessività e illogicità della sanzione, violazione del principio di legalità, omessa istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, erronea applicazione della legge regionale n. 15/2008 e disparità di trattamento;
- violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, relativi alla partecipazione procedimentale, ed eccesso di potere.
Questione preliminare: termine per il ricorso straordinario
Il Comune aveva chiesto, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità o irricevibilità. Anche la relazione ministeriale aveva concluso per l’improcedibilità e l’irricevibilità. La Sezione ha ritenuto assorbente la questione della tardività.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni. Considerato che l’ingiunzione impugnata era stata notificata il 14 agosto 2023, il ricorso è stato ritenuto proposto oltre il termine previsto.
Decisione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività. Di conseguenza, non sono state esaminate le censure relative alla legittimazione passiva, alla quantificazione e alla motivazione della sanzione, né quelle concernenti la partecipazione procedimentale.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, la Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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