Parere n. 385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Claudia Cinelli contro il Ministero dell'istruzione per l’annullamento: a) del provvedimento n. 1146 del 13 luglio 2021 di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento da lei conseguito in Romania; b) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione prende atto della rinuncia al ricorso, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. La rinuncia determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso, senza esame nel merito delle censure relative al mancato riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania.
Impugnazione del provvedimento ministeriale n. 1146 del 13 luglio 2021, recante il rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania, e degli atti connessi.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania. Il Ministero, nella relazione istruttoria, ha contestato le censure e rilevato che non risultava documentata l’acquisizione in Romania dell’abilitazione nelle materie o classi di concorso richieste. Nelle more dell’esame, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con comunicazione PEC del 12 dicembre 2025, allegando la relata di notifica al Ministero. La questione decisiva è quindi costituita dagli effetti della rinuncia nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con comunicazione PEC del 12 dicembre 2025, notificata al Ministero dell’istruzione e del merito.
Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse
In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario, la rinuncia comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato secondo il principio dispositivo, che consente di prendere atto della rinuncia e dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Massime di principio
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La rinuncia al ricorso straordinario, ove ritualmente comunicata, determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia al ricorso impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte, poiché il procedimento non può proseguire in assenza dell’interesse del ricorrente alla decisione.
Improcedibilità del ricorso straordinario per rinuncia della ricorrente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’insegnante privata contro il Ministero dell’istruzione, ora Ministero dell’istruzione e del merito. Il ricorso era diretto all’annullamento del provvedimento ministeriale n. 1146 del 13 luglio 2021, con il quale era stata respinta l’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.
Premesse e svolgimento del procedimento
La ricorrente aveva denunciato l’illegittimità del diniego sotto vari profili. Il Ministero è stato sollecitato più volte a trasmettere la relazione istruttoria; la richiesta è stata reiterata anche con il parere interlocutorio n. 1278/2025. Con la relazione trasmessa il 17 novembre 2025, il Ministero ha contestato le censure e sostenuto che non risultava documentata l’acquisizione in Romania dell’abilitazione all’insegnamento nelle materie o classi di concorso richieste.
Rinuncia al ricorso
Con PEC del 12 dicembre 2025, il difensore ha comunicato la rinuncia della ricorrente al ricorso, allegando la relata di notifica al Ministero dell’istruzione e del merito.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il principio dispositivo trovi applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Pertanto, deve essere presa in considerazione la rinuncia della ricorrente, senza procedere all’esame delle censure riguardanti il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania.
Conclusione
La rinuncia ha determinato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →