Parere n. 384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/562601 del 14 settembre 2020 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. K10/562601 del 14 settembre 2020, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato motivato dall'insufficienza del reddito accertato per l'anno 2017, pari a 12.823 euro secondo la verifica presso l'Agenzia delle entrate, rispetto alla soglia ritenuta congrua in relazione a un nucleo familiare composto dal richiedente, dalla moglie e da quattro figli. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo di avere percepito nel 2017 un reddito pari a 17.288 euro, come risulterebbe da estratto conto INPS, CUD e buste paga, oltre a redditi superiori alla soglia negli anni precedenti e successivi. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, richiamando le risultanze dell'Agenzia delle entrate e rilevando che il ricorrente, dopo il preavviso di diniego, non aveva presentato osservazioni. La Sezione ha rilevato una rilevante discrepanza tra i dati reddituali e l'assenza, nel fascicolo, della documentazione fiscale e previdenziale richiamata dal ricorrente.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Ha ritenuto indispensabile verificare l'effettiva consistenza del reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2017, in considerazione della contrapposizione tra il reddito di 12.823 euro risultante dalla verifica dell'Agenzia delle entrate e quello di 17.288 euro allegato dal ricorrente, nonché delle carenze documentali. Il Ministero e il ricorrente devono produrre, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, la documentazione idonea a sostenere le rispettive tesi, accompagnata da una breve relazione o memoria esplicativa da comunicare alla controparte. Nei successivi 15 giorni è consentito replicare, depositando la documentazione e le eventuali repliche presso la Sezione. In caso di ingiustificato inadempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. La Sezione ha inoltre dato atto del rispetto del contraddittorio nel procedimento.
Osservazioni
Verifica del reddito relativo all'anno 2017
La decisione sul ricorso richiede un accertamento istruttorio supplementare, poiché il Ministero indica un reddito di 12.823 euro, mentre il ricorrente allega un reddito di 17.288 euro, superiore alla soglia ritenuta congrua.
Documentazione fiscale e previdenziale
Il fascicolo contiene la scheda del punto fisco, ma non la documentazione fiscale e previdenziale ulteriore richiamata dal ricorrente, quali buste paga, CUD ed estratto conto INPS del 14 dicembre 2020. Entrambe le parti devono produrre la documentazione utile a dimostrare le rispettive tesi.
Contraddittorio procedimentale
La Sezione ha preliminarmente rilevato che nel procedimento è stato rispettato il principio del contraddittorio, anche in relazione al preavviso di diniego comunicato dal Ministero.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla verifica di un dato reddituale controverso e nel fascicolo mancano i documenti richiamati dalle parti, il Consiglio di Stato può disporre incombenti istruttori nei confronti sia dell'amministrazione sia del ricorrente prima di definire il merito.
- La mera divergenza tra risultanze dell'amministrazione e documentazione allegata o richiamata dal ricorrente impone un accertamento effettivo della consistenza reddituale, quando tale dato è decisivo per la concessione della cittadinanza.
- La mancata produzione degli elementi istruttori richiesti entro il termine assegnato non impedisce necessariamente la definizione dell'affare, che può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, purché l'inadempimento sia ingiustificato.
- Il rispetto del contraddittorio procedimentale può essere riconosciuto quando l'interessato sia stato posto in condizione di presentare osservazioni a seguito della comunicazione del preavviso di diniego.
Diniego di cittadinanza italiana e verifica del reddito
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana. La Sezione Prima non ha definito il ricorso nel merito, ritenendo necessaria un'integrazione istruttoria sulla consistenza del reddito percepito nell'anno 2017.
Premesse e richiesta di cittadinanza
Il ricorrente aveva presentato il 10 dicembre 2015 un'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell'interno ha respinto l'istanza con provvedimento del 14 settembre 2020, notificato il 9 dicembre 2020.
Il diniego è stato fondato sull'insufficienza del reddito relativo all'anno 2017, valutato in relazione a un nucleo familiare composto dal richiedente, dalla moglie e da quattro figli.
Motivi del ricorso e posizione del Ministero
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la soglia reddituale congrua per il nucleo familiare fosse pari a 13.428,41 euro e che il reddito effettivamente percepito nel 2017 fosse pari a 17.288 euro. A sostegno della propria tesi ha richiamato un estratto conto INPS del 14 dicembre 2020, CUD e buste paga, oltre ai redditi percepiti negli altri anni: 14.751 euro nel 2012, 15.295 euro nel 2013, 19.472 euro nel 2014, 22.598 euro nel 2015, 25.691 euro nel 2016 e 22.558 euro nel 2018.
Il Ministero ha difeso il provvedimento impugnato, affermando che dalla verifica presso l'Agenzia delle entrate risultava per il 2017 un reddito di 12.823 euro, inferiore alla soglia minima. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni dopo la comunicazione del preavviso di diniego.
Rispetto del contraddittorio
La Sezione ha preliminarmente dato atto che nel procedimento è stato rispettato il principio del contraddittorio. Tale conclusione è stata collegata anche alla comunicazione del preavviso di diniego, rispetto alla quale il ricorrente non aveva presentato osservazioni.
Discrepanza sui dati reddituali
La questione decisiva è circoscritta all'anno 2017. Da un lato, l'amministrazione indica, sulla base della verifica presso l'Agenzia delle entrate, un reddito di 12.823 euro; dall'altro, il ricorrente sostiene di avere conseguito 17.288 euro.
La Sezione ha rilevato che nel fascicolo è presente la scheda del punto fisco, ma non risultano acquisiti gli ulteriori documenti fiscali e previdenziali richiamati dal ricorrente, quali buste paga, CUD ed estratto conto INPS. La divergenza tra i dati e l'insufficienza della documentazione impediscono, allo stato degli atti, di verificare con esattezza la reale consistenza del reddito.
Incombenti istruttori
Il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero e il ricorrente producano, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, la documentazione idonea a sostenere le rispettive tesi difensive. La documentazione deve essere accompagnata da una breve relazione o memoria esplicativa e deve essere inviata anche alla controparte.
Nei successivi 15 giorni le parti potranno replicare, depositando presso la Sezione la documentazione, la relazione o memoria e le eventuali repliche. In caso di ingiustificato inadempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Conclusioni e rinvio
Il parere ha natura interlocutoria: non accoglie né respinge il ricorso e non formula una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026, dopo l'espletamento degli incombenti istruttori.
La Sezione ha infine disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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