Parere n. 383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Marcello Framba contro il Comune di Verona e nei confronti del signor Alberto Dalla Riva per l’annullamento della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio in memoria dei militari Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito, pubblicata sul sito del Comune di Verona il 9 giugno 2011, a seguito della determinazione dirigenziale n. 1844 del 7 maggio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio in memoria dei militari Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito, pubblicata il 9 giugno 2011 a seguito della determinazione dirigenziale n. 1844 del 7 maggio 2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria sostenendo di avere erroneamente indicato nella domanda il voto di 100/100 conseguito al diploma di maturità, omettendo di specificare l’attribuzione della lode. Secondo il ricorrente, la corretta indicazione del voto avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio pari a 18,72, il primo posto in graduatoria e l’assegnazione della borsa di studio. Egli aveva inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto verificare l’autenticità dell’autocertificazione, anche in ragione della conoscenza del suo voto di diploma derivante dalla partecipazione ad altri concorsi. Nel corso del procedimento erano state sollevate dall’amministrazione l’eccezione di tardività dell’impugnazione e quella di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Dopo un parere interlocutorio che aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori per garantire il contraddittorio, il ricorrente, il 24 ottobre 2025, ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione, affermando che, anche in ragione del tempo trascorso, era cessato il proprio interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione espressa dal ricorrente e il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla graduatoria, alla valutazione della lode, alla verifica dell’autocertificazione, alla tardività dell’impugnazione o alla mancata notifica al controinteressato. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di rinunciare all’ulteriore trattazione, motivata dal venir meno dell’interesse alla decisione anche per il tempo trascorso, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita dalla definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato secondo il principio dispositivo, applicabile anche al rimedio giustiziale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché il Consiglio di Stato deve tenere conto della manifestazione di volontà del ricorrente diretta a non proseguire la controversia.
- Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la relativa domanda cautelare resta assorbita.
Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Verona, avente a oggetto la graduatoria per l’assegnazione di borse di studio pubblicata il 9 giugno 2011.
Premesse e richiesta originaria
Il ricorrente sosteneva di avere indicato nella domanda il voto di 100/100 conseguito al diploma di maturità, omettendo di specificare la lode. A suo avviso, l’indicazione completa del risultato avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio pari a 18,72, il primo posto nella graduatoria e l’assegnazione della borsa di studio.
Il ricorrente aveva inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto verificare l’autenticità delle autocertificazioni allegate alle domande, anche perché l’amministrazione era già a conoscenza del suo voto di diploma in ragione della partecipazione ad altri concorsi.
Eccezioni e attività istruttoria
Il Comune di Verona aveva chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella relazione istruttoria, aveva eccepito la tardività dell’impugnazione, proposta il 30 settembre 2011 contro una graduatoria approvata il 7 maggio 2011 e pubblicata all’albo pretorio dal 12 al 26 maggio 2011. Era stata inoltre prospettata l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Con il parere interlocutorio n. 2147/2015, la Sezione Seconda aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori diretti a garantire il rispetto del contraddittorio. Tali adempimenti non risultavano eseguiti. Dopo la riassegnazione dell’affare alla Sezione Prima, le parti erano state invitate a comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione della controversia o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorrente, con comunicazione del 24 ottobre 2025, ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione della controversia, affermando che, anche in ragione del tempo trascorso, era cessato l’interesse alla pronuncia.
Il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo decisivo a tale dichiarazione, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce quindi l’esame dei motivi originariamente proposti e conduce alla declaratoria di improcedibilità.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le questioni relative alla tardività, alla notifica al controinteressato, alla valutazione della lode e ai poteri di verifica dell’amministrazione non sono state esaminate nel merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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