Parere n. 386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/978201 dell’8 gennaio 2024 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, fondato su una condanna per lesioni personali e sull’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, poiché l’Amministrazione avrebbe confuso il decreto penale di condanna con il successivo decreto di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. Sono stati inoltre dedotti carenza di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e mancata ponderazione degli elementi favorevoli relativi alla remissione della querela, al risarcimento della persona offesa, ai legami familiari, all’inserimento lavorativo, al radicamento territoriale e alla condotta complessiva della richiedente.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha riconosciuto la natura altamente discrezionale del potere di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, quale atto di alta amministrazione volto a verificare l’interesse pubblico all’ampliamento della comunità nazionale e l’esistenza di uno status morale e civile adeguato. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto fondato su fatti penalmente rilevanti di particolare gravità e sorretto da motivazione logica e pertinente, non affetta da travisamento, arbitrarietà o irragionevolezza. L’esito positivo della messa alla prova, la remissione della querela e il risarcimento economico della persona offesa non eliminano, secondo il parere, il disvalore del reato di lesioni personali e non impongono una diversa valutazione amministrativa.
Osservazioni
Natura discrezionale della concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale e non presuppone un diritto soggettivo dello straniero. Il sindacato è limitato ai profili estrinseci di logicità, ragionevolezza, coerenza e correttezza dell’istruttoria.
Valutazione della condanna per lesioni personali
La condanna per il reato di lesioni personali è stata legittimamente considerata indice rilevante ai fini della verifica dello status morale e civile della richiedente e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale.
Esito positivo della messa alla prova, remissione della querela e risarcimento
L’esito positivo della messa alla prova, la remissione della querela e il risarcimento economico in favore della persona offesa non fanno venir meno il disvalore del reato e non impediscono all’Amministrazione di tenerne conto nel procedimento di concessione della cittadinanza.
Omessa dichiarazione della posizione giudiziaria
L’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria è stata valorizzata dall’Amministrazione quale ulteriore elemento rilevante, anche perché astrattamente configurabile come autonoma ipotesi di reato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale di alta amministrazione, non corrispondente a un diritto soggettivo dello straniero, diretto a verificare l’integrazione nella comunità nazionale e l’affidabilità morale e civile del richiedente.
L’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria resa nell’ambito della domanda di cittadinanza è stata considerata dall’Amministrazione come elemento autonomamente rilevante e astrattamente riconducibile a un’ipotesi di reato.
La commissione del reato di lesioni personali e la relativa condanna possono essere valutate nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza quali elementi indicativi dello status morale e civile del richiedente.
Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409
atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione
La concessione della cittadinanza è subordinata all’interesse pubblico e allo status illesae dignitatis morale e civile dello straniero; la valutazione riguarda anche l’inserimento stabile nella comunità nazionale e il rispetto delle regole giuridiche, civili e culturali.
Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021
La valutazione amministrativa in materia di cittadinanza ha matrice squisitamente discrezionale ed è volta a evitare l’attribuzione dello status a chi non offra piene garanzie di rispetto dei valori fondamentali della comunità statuale.
Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6704
Richiamata quale conferma della natura discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza.
Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102
Richiamata quale conferma dell’interesse dell’ordinamento a non attribuire la cittadinanza a chi non offra adeguate garanzie di rispetto dei valori fondamentali della comunità statuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare le condanne penali quali elementi rilevanti per verificare lo status morale e civile, l’affidabilità e l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
- L’esito positivo della messa alla prova, la remissione della querela e il risarcimento della persona offesa non eliminano necessariamente il disvalore del reato e non impediscono che la condotta penalmente rilevante sia considerata nel giudizio discrezionale sulla cittadinanza.
- Il sindacato sul diniego di cittadinanza è circoscritto ai profili di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria o motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa di opportunità.
- L’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza può essere valorizzata dall’Amministrazione come elemento ulteriore ai fini della valutazione dell’affidabilità morale e civile del richiedente.
Diniego di cittadinanza italiana per condanna penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Fatti e provvedimento impugnato
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 25 febbraio 2021. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza richiamando un decreto penale di condanna per il reato di lesioni personali, commesso il 23 maggio 2016, nonché l’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria al momento della presentazione della domanda. Tale omissione è stata ritenuta dall’Amministrazione ulteriormente significativa e astrattamente riconducibile a un’autonoma ipotesi di reato.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che il Ministero avesse confuso il decreto penale di condanna con il successivo decreto di non doversi procedere per l’esito positivo della messa alla prova;
- carenza di istruttoria e di motivazione;
- irragionevolezza del diniego, fondato, secondo la ricorrente, sulle sole risultanze del casellario giudiziario;
- mancata valutazione della remissione della querela, del risarcimento riconosciuto alla persona offesa, dei legami familiari, dell’inserimento lavorativo, del radicamento nel territorio e della condotta complessiva.
Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del proprio operato e richiamando anche i pareri della Questura e della Prefettura competenti.
Natura del potere di concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione, espressione del potere discrezionale dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale.
Il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. L’Amministrazione deve valutare l’interesse pubblico sotteso alla concessione, lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, la conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali e la sussistenza di adeguate garanzie di affidabilità morale e civile.
Valutazione della vicenda penale
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diniego fosse fondato su fatti di particolare gravità, oggetto di procedimenti penali, e che la valutazione ministeriale non risultasse illogica, arbitraria, irragionevole o frutto di travisamento.
La motivazione del provvedimento è stata giudicata logica e pertinente, anche in relazione al disvalore attribuito al reato di lesioni personali. L’esito positivo della messa alla prova, la remissione della querela e il risarcimento economico in favore della vittima non sono stati ritenuti idonei a eliminare tale disvalore né a imporre una conclusione favorevole sulla domanda di cittadinanza.
Sindacato sul potere discrezionale
La Sezione ha ribadito che il controllo sul diniego di cittadinanza è esterno e limitato alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria o motivazione. Non spetta al giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella compiuta dall’Amministrazione nell’apprezzamento dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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