Parere n. 382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot.n. K10/469619 dell'8 novembre 2018, notificato in data 7 gennaio 2019, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno con provvedimento prot. n. K10/469619 dell’8 novembre 2018
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, residente in Italia da oltre dieci anni, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva rigettato l’istanza valorizzando, da un lato, alcuni pregiudizi penali risultanti da un rapporto della Questura e, dall’altro, l’insufficienza dei redditi dichiarati rispetto alla composizione del nucleo familiare, nonché l’omesso versamento di contributi previdenziali. Il ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata interpretazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria in ordine agli esiti delle vicende penali e alla situazione reddituale, nonché mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Ha sostenuto che il procedimento penale relativo all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 si era concluso con archiviazione, che i dati reddituali erano risalenti alla documentazione allegata alla domanda e che la propria capacità reddituale era stata influenzata da un intervento cardiologico subito nel 2012. Il Ministero ha chiesto il rigetto, affermando che l’archiviazione non impediva la valutazione dei fatti ai fini della cittadinanza e che il preavviso di rigetto era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La Sezione ha rilevato, tuttavia, l’assenza nel fascicolo della prova del perfezionamento della notificazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito il ricorso. Ha disposto un supplemento istruttorio, ritenendo indispensabile che il Ministero dell’interno produca, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa corredata dalla documentazione comprovante l’effettivo perfezionamento della notificazione del preavviso di rigetto secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. La relazione dovrà essere trasmessa anche al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine di venti giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Restano quindi non definite le censure relative ai pregiudizi penali, alla situazione reddituale, all’omesso versamento dei contributi previdenziali e alla dedotta invalidità del diniego.
Osservazioni
Notificazione del preavviso di rigetto
Il Ministero ha dichiarato di avere notificato il preavviso di diniego mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., ma non ha prodotto la prova dell’effettivo perfezionamento della notificazione secondo tutte le modalità stabilite dalla disposizione. La mera copia della busta, recante l’indicazione del mancato recapito per indirizzo insufficiente, non è stata ritenuta sufficiente.
Incombente istruttorio
Il Ministero deve depositare entro sessanta giorni una relazione integrativa con la documentazione probatoria relativa alla notificazione del preavviso di rigetto e deve trasmetterne copia al ricorrente, assegnandogli venti giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Censure sul merito del diniego
Le questioni concernenti la rilevanza delle vicende penali archiviate, l’insufficienza dei redditi, l’omesso versamento dei contributi previdenziali e il difetto di istruttoria non sono state ancora definite e saranno esaminate dopo l’integrazione istruttoria, ovvero sulla base degli atti disponibili in caso di inadempimento ingiustificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana allo straniero residente legalmente in Italia da almeno dieci anni
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente; il parere non definisce in via conclusiva i presupposti sostanziali per il suo accoglimento.
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
La disposizione è richiamata dal ricorrente con riferimento a una vicenda penale valorizzata dall’Amministrazione e dal Ministero con riguardo alla possibilità di valutare fatti oggetto di procedimento anche quando quest’ultimo si sia concluso con archiviazione; la Sezione non ha ancora deciso la questione.
art. 12 d.l. 13 maggio 1991, n. 143
reato in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
La disposizione è indicata quale riferimento di una denuncia del 2013 valorizzata nel rapporto informativo della Questura; il parere non ha ancora valutato definitivamente la rilevanza della denuncia.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il Ministero ha riferito che il ricorrente aveva dichiarato di non essere sottoposto a procedimenti penali; il parere non ha ancora determinato le conseguenze giuridiche di tale dichiarazione.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
La controversia comprende la verifica dell’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto prima dell’adozione del diniego; la Sezione ha ritenuto necessario acquisire la prova della relativa notificazione.
art. 140 c.p.c.
notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Quando la notificazione è stata dichiarata eseguita ai sensi di tale disposizione, l’Amministrazione deve dimostrare il compimento delle specifiche formalità previste e il perfezionamento della notificazione; la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte o terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’Amministrazione afferma di avere notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non è sufficiente la produzione della busta restituita per mancato recapito: devono essere documentate le specifiche formalità previste dalla disposizione e il perfezionamento della notificazione.
- Se la prova dell’avvenuta notificazione del preavviso di rigetto è decisiva per la definizione del ricorso e non risulta dagli atti, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio, assegnando all’Amministrazione un termine per depositare la documentazione e al ricorrente un termine per interloquire.
- L’assenza della prova documentale del perfezionamento della notificazione del preavviso di rigetto impedisce, ove la questione sia rilevante, la definizione immediata del ricorso nel merito e giustifica il rinvio della trattazione.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento ministeriale era fondato su vicende penali risultanti da un rapporto della Questura e sull’insufficienza dei redditi rispetto alla composizione del nucleo familiare, oltre che sull’omesso versamento di contributi previdenziali.
Premesse e censure del ricorrente
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2014, dichiarando di risiedere in Italia da oltre dieci anni. Il Ministero aveva valorizzato una notizia di reato del 2010 relativa all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, un procedimento penale definito con archiviazione nel 2015 e una denuncia del 2013 relativa all’art. 12 del d.l. n. 143/1991.
Il ricorrente ha contestato:
- la rilevanza delle vicende penali, sostenendo che almeno uno dei procedimenti si era concluso con archiviazione e che il provvedimento non specificava adeguatamente gli esiti dei procedimenti;
- il difetto di istruttoria in ordine ai redditi, ritenendo che l’Amministrazione avesse utilizzato dati risalenti al periodo precedente la domanda senza richiedere integrazioni o svolgere verifiche sufficientemente aggiornate;
- la valutazione dell’omesso versamento dei contributi previdenziali;
- la mancata notificazione del preavviso di rigetto;
- l’incidenza sulla capacità reddituale di un intervento di angioplastica con impianto di stent subito nel 2012.
Posizione del Ministero dell’interno
Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha sostenuto che i fatti oggetto di procedimenti penali, anche se conclusi con archiviazione, possono essere valutati nell’ambito del procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza. Ha inoltre evidenziato che i redditi dichiarati per gli anni 2008, 2009 e 2010 erano inferiori alla soglia ritenuta necessaria per un nucleo composto dal richiedente, dalla moglie e da un figlio fiscalmente a carico.
Secondo la relazione ministeriale, ulteriori accertamenti presso l’Agenzia delle entrate avevano evidenziato l’assenza di dichiarazioni dei redditi per il triennio 2017-2019 e l’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi all’attività di commerciante ambulante. Il Ministero ha anche dichiarato che il preavviso di rigetto era stato notificato mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. e che il ricorrente non aveva presentato osservazioni.
Verifica della notificazione del preavviso di rigetto
La Sezione ha concentrato l’esame interlocutorio sulla prova della notificazione del preavviso di rigetto. Sebbene il Ministero avesse affermato di aver utilizzato la procedura dell’art. 140 c.p.c., nel fascicolo risultava soltanto una copia della busta contenente il preavviso, con un’etichetta di Poste italiane attestante il mancato recapito per insufficienza dell’indirizzo.
La Sezione ha ritenuto che tale documentazione non dimostrasse l’effettivo compimento delle formalità richieste dall’art. 140 c.p.c. né il perfezionamento della notificazione. La questione è stata considerata decisiva ai fini della prosecuzione dell’esame del ricorso, poiché il ricorrente aveva dedotto l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero dell’interno depositi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa corredata dalla documentazione probatoria relativa alla notificazione del preavviso di rigetto.
La relazione dovrà essere trasmessa anche al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine di venti giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione potrà decidere il ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Esito interlocutorio
Il parere non definisce il ricorso nel merito e non stabilisce se il diniego di cittadinanza sia legittimo. Restano da esaminare le censure relative alla valutazione delle vicende penali, alla situazione reddituale, all’omesso versamento dei contributi previdenziali e agli effetti dell’eventuale mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte o terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 mar 2026Parere n. 388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →