Parere n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- e il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/996053 del 29 settembre 2023 adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio n. K10/996053 del 29 settembre 2023, recante la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere e) ed f), e dell'art. 16, comma 2, della legge n. 91/1992, ha impugnato il provvedimento prefettizio di inammissibilità deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della richiesta di proroga del termine di dieci giorni per integrare la documentazione e che i documenti richiesti, in particolare quelli relativi allo status di rifugiato e alla regolare permanenza in Italia, sarebbero già risultati acquisiti al fascicolo personale o comunque desumibili dalla sua posizione. Dagli atti è emerso che la Prefettura aveva rilevato la mancanza del certificato di nascita, del certificato penale e dell'attestazione del riconoscimento dello status di rifugiato; aveva trasmesso una prima comunicazione ex art. 10-bis il 29 agosto 2023, alla quale il ricorrente aveva risposto il 31 agosto producendo soltanto l'attestazione dello status di rifugiato; aveva quindi reiterato la richiesta documentale il 12 settembre 2023, senza ricevere ulteriore riscontro, adottando infine il provvedimento di inammissibilità.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Il contraddittorio procedimentale è stato considerato pienamente rispettato. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994, l'istanza di cittadinanza deve essere corredata dell'estratto dell'atto di nascita o documento equivalente in originale, rilasciato dall'autorità estera, legalizzato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana e corredato dalla traduzione italiana. La mancanza dell'originale impedisce di verificare l'autenticità della traduzione e non può essere superata dalla sola traduzione legalizzata. L'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo regolamento attribuisce alla Prefettura il compito di verificare preliminarmente completezza e regolarità della documentazione, invitando il richiedente a integrare o regolarizzare la domanda e consentendo la dichiarazione di inammissibilità qualora l'adempimento non avvenga o risulti insufficiente. Nel caso concreto il ricorrente è stato posto due volte nelle condizioni di integrare la documentazione, ma non ha prodotto il certificato di nascita e il certificato penale richiesti. La Prefettura ha pertanto legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. Le censure sono state inoltre ritenute generiche e inidonee a contrastare le conclusioni dell'amministrazione, in coerenza con i principi di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento.
Osservazioni
Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990
Il motivo è infondato. Il contraddittorio procedimentale è stato pienamente rispettato, poiché la Prefettura ha inviato una prima comunicazione di carenza documentale e, dopo la parziale integrazione, una seconda comunicazione con reiterazione della richiesta dei documenti mancanti. L'assenza di un ulteriore riscontro ha legittimato la dichiarazione di inammissibilità.
Documentazione richiesta per l'istanza di cittadinanza
La mancata produzione del certificato di nascita in originale impedisce la verifica dell'autenticità della traduzione italiana e rende incompleta la domanda. Anche il certificato penale costituiva documentazione necessaria, non sostituibile dalla mera attestazione dello status di rifugiato.
Richiesta di proroga e documenti già presenti nel fascicolo
Le deduzioni relative alla richiesta di proroga e alla preesistenza dei documenti nel fascicolo sono state ritenute generiche e inidonee a superare l'obbligo del richiedente di fornire la documentazione necessaria nel procedimento di cittadinanza, né hanno evidenziato un'illegittimità dell'operato prefettizio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettere e) ed f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 16, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell'istanza di cittadinanza.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'amministrazione di instaurare il contraddittorio mediante comunicazione dei motivi ostativi; nel caso esaminato tale garanzia è stata rispettata attraverso due comunicazioni di carenza documentale.
art. 1, comma 3, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Richiede che l'istanza di cittadinanza sia corredata dell'atto di nascita originale o equivalente, legalizzato e tradotto; la sola traduzione legalizzata non è sufficiente in assenza dell'originale.
art. 2, commi 2 e 3, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato.
Attribuisce alla Prefettura una fase istruttoria preliminare di verifica della completezza e regolarità della domanda e consente la dichiarazione di inammissibilità quando il richiedente non regolarizzi adeguatamente la documentazione.
art. 33, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È richiamato in relazione alla legalizzazione dell'atto di nascita da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana la Prefettura svolge una fase istruttoria preliminare diretta a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, mentre solo una domanda completa e regolare può essere trasmessa al Ministero dell'interno per la valutazione discrezionale dei requisiti sostanziali.
- La mancanza dell'atto di nascita originale rilasciato dall'autorità estera impedisce di verificare l'autenticità della traduzione italiana e rende incompleta l'istanza, anche quando la traduzione sia stata legalizzata.
- Quando la documentazione dell'istanza di cittadinanza è incompleta, la Prefettura deve invitare il richiedente a integrarla e regolarizzarla; se il richiedente non adempie o adempie in modo insufficiente dopo le richieste dell'amministrazione, è legittima la dichiarazione motivata di inammissibilità.
- Il rispetto del contraddittorio ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 può risultare da successive comunicazioni di carenza documentale, purché il richiedente sia posto concretamente in condizione di conoscere le carenze e di sanarle.
- I principi di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento impongono al richiedente di cooperare alla regolarizzazione della domanda e non consentono di imputare all'amministrazione l'esito di un'istruttoria rimasta incompleta per mancata produzione dei documenti richiesti.
Inammissibilità dell’istanza di cittadinanza per mancata integrazione documentale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro la Prefettura competente e il Ministero dell’interno, avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva presentato, il 23 giugno 2021, domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere e) ed f), e dell’art. 16, comma 2, della legge n. 91/1992.
La Prefettura aveva rilevato la mancanza del certificato di nascita, del certificato penale e dell’attestazione relativa al riconoscimento dello status di rifugiato. Con comunicazione del 29 agosto 2023, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva invitato l’interessato a integrare la documentazione. Il ricorrente aveva trasmesso soltanto l’attestazione dello status di rifugiato.
La Prefettura aveva quindi inviato una seconda comunicazione, il 12 settembre 2023, reiterando la richiesta dei documenti mancanti. Non essendo seguito alcun ulteriore riscontro, il 29 settembre 2023 aveva dichiarato inammissibile l’istanza.
Motivo del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe considerato la richiesta di proroga del termine per l’integrazione documentale. Ha inoltre affermato che la documentazione richiesta sarebbe già stata acquisita al fascicolo personale e che la sua regolare permanenza in Italia non avrebbe potuto essere messa in dubbio, anche in ragione del riconoscimento dello status di rifugiato.
Quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994 richiede che l’istanza di cittadinanza sia corredata dell’estratto dell’atto di nascita o documento equivalente in originale, rilasciato dall’autorità estera, legalizzato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana e accompagnato dalla traduzione in lingua italiana.
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui, in assenza dell’originale, l’amministrazione non può verificare l’autenticità della traduzione italiana; la traduzione, anche se legalizzata, non è quindi sufficiente. È stato richiamato, sul punto, il precedente della Sezione III, n. 8030/2022.
L’art. 2, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 362/1994 stabilisce che, in caso di incompletezza o irregolarità della domanda, l’autorità invita il richiedente a integrare o regolarizzare la documentazione. Se l’adempimento non avviene o risulta insufficiente, l’autorità può dichiarare l’inammissibilità dell’istanza con provvedimento motivato.
La Sezione ha richiamato anche Cons. Stato, Sez. III, ordinanza n. 1407/2021, e Cons. Stato, Sez. I, parere n. 6270/2009, secondo cui la Prefettura svolge la verifica preliminare della regolarità documentale, mentre il Ministero dell’interno procede successivamente alla valutazione discrezionale dei requisiti sostanziali per la cittadinanza.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio procedimentale. Il richiedente aveva ricevuto due comunicazioni relative alle carenze documentali ed era stato posto in condizione di integrarle. La trasmissione della sola attestazione dello status di rifugiato non aveva sanato la mancanza del certificato di nascita e del certificato penale.
La Sezione ha pertanto escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha considerato legittima la dichiarazione di inammissibilità adottata dalla Prefettura. Le argomentazioni del ricorrente sono state inoltre giudicate generiche e inidonee a superare le risultanze dell’istruttoria.
La decisione è stata ricondotta ai principi generali di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5364/2025. Il richiedente deve cooperare alla completa acquisizione della documentazione necessaria e non può imputare all’amministrazione l’incompletezza derivante dalla mancata produzione dei documenti richiesti.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stata inoltre disposta la cancellazione delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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