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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32023/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il condominio aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua nella parte interrata adibita ad autorimesse di un complesso edilizio realizzato in area urbana, assumendo la responsabilità sia dell'impresa appaltatrice sia del comune committente/proprietario dell'area. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti dell'impresa, escludendo il comune; la corte d'appello aveva confermato tale esito. In cassazione il condominio ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 2051 c.c. per non avere distinto tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e danni provocati dalla cosa oggetto dell'appalto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in tema di responsabilità da cose in custodia, fosse sufficiente il nesso eziologico tra cosa ed evento, gravando sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo; 3) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che comunque il committente risponda dei danni cagionati a terzi se il progetto da lui fornito sia viziato o mal concepito. Il comune ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita integrale soddisfazione del credito risarcitorio, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi e li ha dichiarati complessivamente infondati, rilevando anche profili di inammissibilità. Ha osservato che i giudici di merito avevano accertato che le opere erano state eseguite esclusivamente dall'appaltatore, senza ingerenza del comune nella realizzazione o nella progettazione, e che il riferimento al collaudo provvisorio non provava né l'imputabilità dei vizi al comune né l'accettazione delle opere da parte dell'ente. La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che l'impresa appaltatrice era titolare del diritto di superficie sull'area interrata, escludendo così che il comune avesse un potere di fatto sui beni immobili realizzati e quindi una posizione di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. Ha anche rilevato che la questione dell'onere della prova non era stata adeguatamente specificata come dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del condominio ricorrente alle spese di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato; nessuna condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata pronunciata.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia presuppone un effettivo potere di fatto sulla cosa; in mancanza di signoria di fatto del soggetto evocato, la responsabilità speciale non è configurabile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta non adeguatamente introdotta nei gradi di merito e comunque collegata alla non ravvisata applicabilità dell'art. 2051 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità del committente per danni a terzi derivanti da opere appaltate non è affermabile in astratto nel caso esaminato, poiché mancavano prova di ingerenza del comune o di un progetto da esso mal concepito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la definizione camerale e per il deposito della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che il soggetto convenuto abbia un potere di fatto sulla cosa da cui origina il danno; se tale disponibilità/custodia manca, la responsabilità speciale non è configurabile.
  • Nei giudizi di responsabilità da cose in custodia, la doglianza relativa alla violazione dell'art. 2697 c.c. deve essere specificamente dedotta e deve confrontarsi con gli accertamenti di merito sulla effettiva custodia e sulla riferibilità causale del danno.
  • La responsabilità del committente per danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un appalto non può essere affermata automaticamente: occorre provare un'ingerenza concreta nell'esecuzione o una rilevante carenza progettuale imputabile al committente.
  • In cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decisoria e con gli accertamenti di fatto decisivi dei giudici di merito sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
  • L'assenza di mala fede o colpa grave nell'iniziativa processuale esclude la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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