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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04923/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Due soggetti avevano agito per ottenere i benefici contributivi previsti per l'esposizione all'amianto. La corte d'appello, riformando il primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, applicabile anche alla pretesa di benefici per esposizione ultradecennale, e aveva individuato il dies a quo nella presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale. I ricorrenti hanno censurato la decisione con due motivi: 1) omesso esame e violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'eccezione di decadenza non fosse stata tempestivamente proposta in appello e che, comunque, sulla non necessità della domanda amministrativa si fosse formato giudicato interno; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, dell'art. 47 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 e dell'art. 1 d.m. 27 ottobre 2004, deducendo che la corte territoriale avesse omesso di esaminare la difesa secondo cui la decadenza sarebbe stata interrotta dalla successiva domanda amministrativa presentata ad altro ente entro il triennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato; nel caso concreto non vi era una statuizione del primo giudice idonea a precluderne l'esame in appello, poiché il primo giudice si era pronunciato su un tema diverso, relativo alla decadenza ex art. 47 d.l. n. 269/2003. Quanto al secondo motivo, ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché l'accoglimento dell'eccezione di decadenza implicava il rigetto di tutte le difese incompatibili. Ha inoltre ribadito che la decadenza per proporre l'azione giudiziaria può essere impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale, non da una successiva domanda amministrativa rivolta a un ente diverso da quello tenuto alla prestazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente conferma del rigetto della domanda di merito.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    è la disposizione che prevede i benefici contributivi per esposizione all'amianto richiesti in causa

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    disciplina la decadenza dall'azione in materia previdenziale; è rilevabile d'ufficio in ogni stato del processo, salvo giudicato, e la sua decorrenza va collegata alla domanda amministrativa all'ente competente

  • art. 47 d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    richiamato come diverso tema di decadenza sul quale si era pronunciato il primo giudice, distinto dalla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970

  • art. 1 d.m. 27 ottobre 2004

    richiamato nei motivi di ricorso insieme alla disciplina sulla decadenza, senza che la Corte ne fondi una specifica regola ulteriore

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia quando la decisione di accoglimento di un'eccezione rende incompatibili e quindi implicitamente respinge le difese contrarie

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere il giudicato interno, ma ritenuto non operante perché la questione decisa in primo grado era diversa

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale, ma la Corte nega che si fosse formato su una questione diversa da quella decisa in appello

Massime di principio

  • La decadenza in materia previdenziale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, entro il limite del giudicato effettivamente formatosi sulla medesima questione.
  • Non vi è giudicato interno quando la sentenza di primo grado abbia affrontato una questione diversa da quella poi decisa in appello, anche se entrambe ruotano attorno a profili di decadenza.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice decide in senso incompatibile con la tesi difensiva non espressamente esaminata: l'accoglimento dell'eccezione comporta il rigetto implicito delle difese contrarie.
  • La decadenza per proporre l'azione giudiziaria contro l'ente previdenziale può essere impedita solo dall'atto introduttivo del giudizio; una domanda amministrativa rivolta a un ente diverso non interrompe né neutralizza il termine decadenziale.
  • In materia di prestazioni previdenziali, il dies a quo del termine decadenziale può essere individuato nella presentazione della domanda amministrativa all'ente obbligato alla prestazione, quando la legge colleghi a tale adempimento l'accesso all'azione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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