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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22258/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato in appello per plurimi reati (tra cui truffa aggravata, accessi telematici non autorizzati, appropriazione indebita, esercizio abusivo di intermediazione finanziaria) impugna la sentenza. Le censure principali riguardano: 1) la determinazione del momento di consumazione della truffa (contestando la qualificazione di alcune condotte come "truffa a consumazione prolungata" e quindi la decorrenza della prescrizione); 2) la mancata o errata valutazione della presunta autorizzazione alle operazioni online (art. 615‑quater); 3) carenza di riscontri documentali per alcune denunce-querela (quindi vizio di prova sui fatti denunciati); 4) inesistenza di elementi probatori circa il ritiro di somme o di libretti per configurare appropriazione indebita (art. 646); 5) illegittima applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. con riferimento all'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (art. 166 T.U.F.), sostenendo che tale aggravante si applichi solo ai delitti che arrecano un danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: a) molti motivi (in particolare quelli fondati sulla prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello) sono inammissibili perché il ricorso mira solo a valorizzare la prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, violando il criterio di specificità dei motivi (art. 581 c.p.p.) e i limiti dell'impugnazione; b) la Corte non può riconsiderare i fatti e le valutazioni probatorie del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono precluse in Cassazione e risultano generiche se non indicano e allegano puntualmente gli atti ritenuti travisati; c) il motivo relativo all'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. è inammissibile nella parte in cui solleva per la prima volta in Cassazione argomento nuovo; in ogni caso la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante perché essa si estende anche ai delitti "determinati da motivi di lucro" e l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è reato plurioffensivo che può determinare danni patrimoniali ai risparmiatori; d) il ricorrente è stato condannato alle spese processuali di Cassazione, al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile (euro 900 oltre accessori). Conseguentemente la sentenza di appello resta confermata nei suoi punti non già cassati per prescrizione in grado precedente.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa; la Corte distingue tra truffa "istantanea" (si consuma al momento della dazione e della diminuzione patrimoniale) e truffa a consumazione prolungata (quando esiste un unico accordo/miglioramento con versamenti scaglionati, la consumazione si completa con l'ultima dazione)

  • art. 157 c.p.

    Richiamato in relazione al momento di consumazione del reato e al computo della prescrizione (uso processuale per individuare il dies a quo della prescrizione)

  • art. 61, n. 7), c.p.

    Circostanza aggravante applicabile non solo ai delitti che offendono il patrimonio ma anche ai reati determinati da motivo di lucro; quindi applicabile anche nell'ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria quando emerga motivazione di lucro

  • art. 615‑quater c.p.

    Riguarda l'accesso abusivo a sistemi informatici/telematici; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'abusività dell'accesso sia questione di fatto rimessa al merito e non sindacabile in Cassazione se non con specifiche, documentate censure

  • art. 646 c.p.

    Norma sull'appropriazione indebita; la Corte evidenzia che per ritenere integrata la fattispecie occorre prova dell'interversione del possesso e/o del ritiro effettivo dei valori, valutazione questa rimessa al giudice del merito

  • art. 166, co.1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    Esercizio abusivo di intermediazione finanziaria: reato plurioffensivo che tutela interessi pubblici e anche i risparmiatori privati; i clienti danneggiati possono costituirsi parte civile e chiedere risarcimento

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Richiamata come principio della specificità dei motivi: il ricorso non può limitarsi a far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata senza specifiche doglianze

  • art. 606 c.p.p.

    Limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione, in particolare impedisce che si deducano in Cassazione questioni nuove non previamente dedotte nei gradi di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a somma a favore della cassa delle ammende

  • art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. in legge)

    Richiamato in relazione alle modalità di trattazione in udienza pubblica dei ricorsi (rilevanze procedurali)

Massime di principio

  • Nelle truffe legate a promotori finanziari occorre verificare se esiste un accordo originario di tipo "piano di accumulo" (versamenti scaglionati riconducibili a unico mandato): se sì, la truffa può essere qualificata a consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall'ultima dazione; altrimenti ogni dazione integra un reato istantaneo con prescrizione autonoma
  • In Cassazione non è ammissibile un ricorso che si limiti a valorizzare la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata senza proporre doglianze specifiche e strutturate rispetto alla decisione impugnata (violazione art. 581 c.p.p.)
  • La Corte di legittimità non riconsidera liberamente la valutazione del merito dei fatti e delle prove: le censure che si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali sono generiche e inammissibili se non indicano e allegano puntualmente gli atti travisati
  • Per far valere un "travisamento del fatto" in cassazione è necessario rispettare l'onere di autosufficienza del ricorso: indicare gli atti specifici, allegarli o trascriverli e dimostrare come essi inficino la motivazione del giudice di merito
  • L'aggravante prevista dall'art. 61 n.7 c.p. può applicarsi anche a reati non esclusivamente 'contro il patrimonio' quando siano "delitti determinati da motivo di lucro"; dunque la sua esclusione per principio con riferimento a certi reati va argomentata e non può essere assunta d'ufficio in Cassazione come novità
  • Nel reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (art. 166 T.U.F.) possono esistere sia interessi pubblici sia vittime private: i danneggiati possono costituirsi parte civile e chiedere risarcimento, ma l'accertamento del danno patrimoniale richiede rigorosa prova

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