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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23202/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino del Bangladesh e notificato il 7 ottobre 2022. Il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011, essendo stata spedita solo il 5 dicembre 2022. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il decreto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese, lingua che egli non comprendeva, sicché il provvedimento non era per lui pienamente intellegibile; ha inoltre censurato la motivazione del giudice di pace, ritenuta apparente e apodittica, per non avere verificato in concreto la comprensione della lingua veicolare e per avere valorizzato in modo inconferente la lunga permanenza in Italia al fine di presumere la conoscenza dell'italiano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse deciso nel merito dell'espulsione, ma avesse escluso la rimessione in termini per il ritardo nell'opposizione, valorizzando una valutazione di fatto sulla mancanza di una causa non imputabile del ritardo. Secondo la Corte, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile con carattere di assolutezza e non una mera difficoltà; la doglianza tendeva invece a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della materia; escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente da tasse e imposte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rimessione in termini per causa non imputabile richiede un impedimento oggettivo e assoluto, non una mera difficoltà soggettiva o una generica non agevole comprensione dell'atto.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di una causa non imputabile del ritardo processuale, la censura che mira a ottenere una diversa valutazione del fatto è inammissibile in cassazione.
  • L'opposizione avverso il decreto di espulsione è soggetta a termine perentorio; se il ricorso è depositato oltre il termine, il giudice può dichiararlo inammissibile ove non ricorrano validi presupposti per la rimessione in termini.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla motivazione in un riesame del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di pace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliareLocazioniFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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