Cassazione Civile, Ordinanza n. 23202/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino del Bangladesh e notificato il 7 ottobre 2022. Il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011, essendo stata spedita solo il 5 dicembre 2022. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il decreto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese, lingua che egli non comprendeva, sicché il provvedimento non era per lui pienamente intellegibile; ha inoltre censurato la motivazione del giudice di pace, ritenuta apparente e apodittica, per non avere verificato in concreto la comprensione della lingua veicolare e per avere valorizzato in modo inconferente la lunga permanenza in Italia al fine di presumere la conoscenza dell'italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse deciso nel merito dell'espulsione, ma avesse escluso la rimessione in termini per il ritardo nell'opposizione, valorizzando una valutazione di fatto sulla mancanza di una causa non imputabile del ritardo. Secondo la Corte, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile con carattere di assolutezza e non una mera difficoltà; la doglianza tendeva invece a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della materia; escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente da tasse e imposte.
Norme richiamate
art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011
termine di trenta giorni a pena di inammissibilità
L'opposizione al decreto di espulsione deve essere proposta entro trenta giorni; il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente quale norma che impone la comprensibilità del provvedimento di espulsione per il destinatario.
art. 153, comma 2, cod. proc. civ.
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile del ritardo, con carattere di assolutezza e non di mera difficoltà.
Citato dalla Corte come precedente formulazione del rimedio della rimessione in termini per causa non imputabile.
art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
Il procedimento è esente da tasse e imposte; perciò non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rimessione in termini per causa non imputabile richiede un impedimento oggettivo e assoluto, non una mera difficoltà soggettiva o una generica non agevole comprensione dell'atto.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di una causa non imputabile del ritardo processuale, la censura che mira a ottenere una diversa valutazione del fatto è inammissibile in cassazione.
- L'opposizione avverso il decreto di espulsione è soggetta a termine perentorio; se il ricorso è depositato oltre il termine, il giudice può dichiararlo inammissibile ove non ricorrano validi presupposti per la rimessione in termini.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla motivazione in un riesame del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di pace.
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