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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22603/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del fallimento volta a far dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 l.f., della vendita di un bene immobile conclusa nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione l’acquirente ha dedotto, da un lato, la violazione del d.lgs. n. 122 del 2005, sostenendo che la disciplina di protezione degli acquirenti di immobili da costruire fosse stata erroneamente considerata non applicabile; dall’altro, la violazione dell’art. 67, commi 1 e 2, l.f. e di varie norme codicistiche, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto la revocatoria fondata ai sensi del comma 2 invece che del comma 1, avesse reputato provata la scientia decoctionis nonostante la propria asserita buona fede di terzo acquirente e avesse riconosciuto al fallimento un’indennità per il mancato godimento dell’immobile senza prova di un effettivo vantaggio tratto dall’occupazione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché investiva accertamenti di fatto non riesaminabili in sede di legittimità e, comunque, perché l’immobile era stato correttamente qualificato come ultimato e non come "da costruire", con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata; inoltre la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 non poteva retroagire a procedura e atti anteriori alla sua entrata in vigore. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità e novità della questione rispetto al giudizio di merito, oltre che perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto. La Corte ha anche ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla prova della conoscenza dello stato d’insolvenza, valorizzando le circostanze indiziarie relative alle condizioni del rogito e alle modifiche economiche intervenute rispetto al preliminare. È stata confermata altresì la condanna dell’acquirente al pagamento di un’indennità per il mancato godimento del bene, ritenuta conseguenza della protratta detenzione dell’immobile dopo la proposizione dell’azione revocatoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l.f.

    L’azione revocatoria fallimentare comporta, ai fini dell’eventus damni, un regime diverso da quello della revocatoria ordinaria; nel caso esaminato, la Corte ha confermato l’inefficacia ex art. 67, co. 2, e ha ribadito che la disciplina esonerativa del d.lgs. n. 122 del 2005 non si applica retroattivamente a procedure e atti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • d.lgs. n. 122 del 2005

    La tutela per gli acquirenti di immobili da costruire richiede che l’immobile rientri realmente nella nozione normativa di "da costruire"; il mero mancato rilascio del certificato di agibilità non basta, se il bene risulta già ultimato. La disciplina non si applica a contratti e insolvenze anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 1 d.lgs. n. 122 del 2005

    La nozione di immobile da costruire presuppone un bene ancora da edificare o non ultimato al punto da non consentire il rilascio del certificato di agibilità; non vi rientra un immobile già ultimato, anche se privo del certificato.

  • art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005

    La disciplina innovativa in tema di atti a titolo oneroso relativi a immobili da costruire non ha efficacia retroattiva e non si applica a contratti stipulati e insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel percorso argomentativo accolto dalla Corte.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non oggetto di specifica applicazione nel decisum di legittimità.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla permanenza nell’immobile, ma la Corte ha ricondotto la condanna all’indennità alla protratta detenzione dopo la domanda revocatoria.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto legittima la condanna al corrispettivo per il mancato godimento del bene in ragione della protratta detenzione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica affermazione interpretativa autonoma nella decisione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione nella motivazione della Corte.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione di elementi indiziari ai fini della scientia decoctionis.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione indiziaria della conoscenza dello stato d’insolvenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento di legittimità per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, non potendo essere richiesto un nuovo esame del merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina di protezione degli acquirenti di immobili da costruire si applica solo quando il bene sia effettivamente ancora in corso di costruzione o non ultimato secondo la nozione legale; il solo difetto del certificato di agibilità non è sufficiente se il fabbricato è già ultimato.
  • Le disposizioni innovative del d.lgs. n. 122 del 2005 non si applicano retroattivamente a contratti stipulati e insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riesaminare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, né proporre questioni nuove non dedotte tempestivamente nei gradi precedenti.
  • Ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis dell’acquirente può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari convergenti, inclusi l’assetto anomalo del contratto, le modifiche rispetto al preliminare e la presenza di pregresse iscrizioni ipotecarie.
  • La condanna al pagamento di un’indennità per il mancato godimento del bene può essere giustificata dalla protratta detenzione dell’immobile da parte dell’acquirente dopo la proposizione dell’azione revocatoria, quale conseguenza della perdita del titolo di godimento sin dal promovimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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