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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17566/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007 nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di officina meccanica e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, contestandogli redditi non dichiarati ai fini Irpef, Iva e Irap. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'irregolarità della sottoscrizione perché il funzionario firmatario non sarebbe stato validamente delegato. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo non provata la valida delega e affermando che fosse necessaria l'indicazione nominativa del delegato. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i documenti prodotti erano idonei a dimostrare la regolarità della delega di firma; con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato congiuntamente i documenti prodotti, dai quali risultava il conferimento della delega al Capo Team che aveva sottoscritto l'atto. Il contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse di diritto e che esistesse un orientamento di legittimità ormai consolidato favorevole alla tesi dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, se qualificabile come delega di firma, non richiede l'indicazione nominativa del delegato né un termine di validità, potendo la legittimazione risultare anche da ordini di servizio e dalla qualifica del funzionario. La decisione della CTR, che aveva annullato l'atto per difetto di prova della delega nominativa, è stata quindi riformata.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 ha natura di delega di firma; per la sua validità non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, essendo sufficiente che la legittimazione sia verificabile anche tramite ordini di servizio e indicazione della qualifica del funzionario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla documentazione sulla delega di firma.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte afferma che la disciplina della delega di funzioni di tale disposizione non si applica alla delega di firma relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando abbia natura di delega di firma e non di funzioni, costituisce un mero decentramento burocratico imputabile all'organo delegante e non richiede l'indicazione nominativa del funzionario delegato.
  • La validità della delega di firma per l'atto impositivo può essere dimostrata anche mediante ordini di servizio e mediante l'individuazione della qualifica del funzionario, purché sia possibile la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
  • In materia di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, non si applica la disciplina della delega di funzioni prevista per i dipendenti pubblici, essendo sufficiente una verifica della legittimazione del firmatario attraverso gli atti organizzativi interni dell'amministrazione.
  • Quando il giudice di merito fonda l'annullamento dell'accertamento sull'assenza di una delega nominativa, incorre in errore di diritto se la normativa applicabile e la giurisprudenza di legittimità consentono di individuare il delegato anche per relationem tramite la qualifica e gli ordini di servizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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