Cassazione Civile, Ordinanza n. 23254/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 21 giugno 2006. La condomina deduceva tre profili di illegittimità: la decisione di autorizzare la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali del condominio, ritenuta contraria all'art. 1132 c.c. e al regolamento; il riconoscimento di un compenso straordinario all'amministratore per attività asseritamente non dovute o comunque già comprese nel compenso ordinario; il rifiuto di rettificare il consuntivo 2003 in relazione alla ripartizione delle spese delle scale. In cassazione la ricorrente principale ha denunciato: violazione delle norme sulla gestione condominiale e sui compensi dell'amministratore, sostenendo che il compenso straordinario fosse illegittimo e che la congruità fosse sindacabile; violazione degli artt. 1135 e 1137 c.c. per la ripartizione delle spese scale, invocando la nullità o annullabilità delle delibere che derogano ai criteri legali o regolamentari; violazione degli artt. 89 e 96 c.p.c. e dell'art. 2059 c.c. per l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento e sulle espressioni offensive contenute negli atti. Il condominio, con ricorso incidentale, ha contestato invece la statuizione della corte territoriale che aveva ritenuto illegittima la delibera di stipula della polizza di tutela legale, sostenendo che l'art. 1132 c.c. non vieta tale copertura e che il dissenso del condomino riguarda solo le spese di soccombenza nelle liti deliberate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della condomina, ritenendo inammissibili o infondati i motivi relativi al compenso straordinario dell'amministratore, alla mancata rettifica del consuntivo e alla domanda risarcitoria ex artt. 89 e 96 c.p.c. Ha invece accolto il ricorso incidentale del condominio, cassando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva qualificato come annullabile la delibera di autorizzazione alla stipula della polizza di tutela legale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi al principio secondo cui l'assemblea può validamente autorizzare la stipula di una polizza per le spese legali del condominio, senza violare l'art. 1132 c.c. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
disciplina il dissenso del condomino rispetto alle liti deliberate dal condominio; non impedisce la stipula di una polizza di tutela legale e riguarda solo l'esonero dalle conseguenze della soccombenza nelle singole controversie
attribuisce all'assemblea poteri di gestione, entro i quali rientra l'autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa per le spese legali del condominio
limita il sindacato del giudice alla legittimità della delibera, escludendo il controllo di merito, opportunità o convenienza
richiamato quale base delle attribuzioni dell'amministratore e della sua legittimazione nella gestione e nel contenzioso condominiale
richiamato per la rappresentanza processuale dell'amministratore nelle controversie condominiali
richiamato tra le norme invocate sulla validità delle deliberazioni assembleari
richiamato tra le norme invocate in tema di regolamento condominiale
richiamato tra le norme invocate sul contratto e sulla validità dell'accordo
richiamato tra le norme invocate sul mandato
richiamato tra le norme invocate sul mandato e sul rimborso/spese del mandatario
richiamato tra le norme invocate sui compensi professionali
la domanda fondata su espressioni sconvenienti o offensive è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è deducibile in cassazione come omesso esame dell'istanza
la responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave della parte totalmente soccombente; non opera in caso di soccombenza reciproca
il ricorso deve contenere specifica indicazione dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza di specificità determina inammissibilità
richiamato in relazione al controricorso avverso il ricorso incidentale
evocato a proposito della riunione dei giudizi in presenza di esigenze di economia e ragionevole durata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato dalla ricorrente principale per il preteso danno non patrimoniale da espressioni offensive
richiamato indirettamente nella tassonomia non nel testo, ma non emerge dal provvedimento
le spese della polizza assicurativa, in quanto obbligazioni contratte nell'interesse comune, vanno ripartite tra i condomini secondo i criteri interni dell'art. 1123 c.c.
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'assemblea condominiale, nell'esercizio dei poteri di gestione, può autorizzare la stipula di una polizza di tutela legale destinata a coprire le spese processuali relative alle controversie concernenti le parti comuni, e tale scelta non viola di per sé l'art. 1132 c.c.
- L'art. 1132 c.c. disciplina soltanto l'esonero del condomino dissenziente dalle conseguenze economiche della soccombenza nella singola lite deliberata, non impedendo né la stipula di coperture assicurative né la ripartizione interna del premio assicurativo come spesa comune.
- Il sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali è limitato alla legittimità e non può estendersi alla valutazione del merito, dell'opportunità o della convenienza della scelta assembleare; è ammissibile il controllo sull'eccesso di potere solo quando la causa della delibera risulti falsamente deviata dal suo scopo.
- L'amministratore di condominio ha normalmente diritto a un compenso comprensivo dell'attività istituzionalmente connessa al mandato, ma l'assemblea può riconoscere un compenso aggiuntivo per attività straordinarie specificamente individuate.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: la deduzione di un vizio di delibera o di un error in procedendo è inammissibile se non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata o non indica con precisione fatti e atti rilevanti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la totale soccombenza della parte e non può essere applicata in presenza di soccombenza reciproca; la domanda ex art. 89 c.p.c. per espressioni offensive resta riservata al giudice di merito che ha diretto il procedimento in cui le espressioni sono state pronunciate.
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