Cassazione Civile, Ordinanza n. 08605/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di scuola materna, già dipendente a tempo indeterminato di un Comune, volta a ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici della carriera, dell'intera anzianità maturata nel servizio comunale e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. I giudici di merito avevano negato il riconoscimento integrale, ritenendo applicabile l'art. 485, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 solo ai casi di passaggio da un ruolo inferiore a uno superiore e, quindi, non al passaggio dal servizio comunale di scuola materna al corrispondente ruolo statale. La ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 485, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 e degli artt. 17, 18 e 23 l. n. 444/1968, sostenendo l'equiparazione piena tra insegnanti di scuola materna e di scuola elementare anche quanto alla valutazione dell'anzianità; violazione del principio espresso dalla Corte costituzionale n. 228/1986, invocato come conferma della riconoscibilità dei servizi pregressi nelle scuole materne comunali; violazione dell'art. 485 e dell'art. 3 Cost. per l'ingiustificata limitazione del beneficio ai soli docenti della scuola elementare; omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'amministrazione aveva già riconosciuto parte dell'anzianità; violazione dell'art. 487 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che il servizio nel medesimo ordine di scuola dovesse essere integralmente valutato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi, secondi, terzi e quinti motivi di ricorso e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte territoriale non si è attenuta al principio, ricavato dall'evoluzione normativa e dalla giurisprudenza di legittimità, della piena fungibilità tra ruoli scolastici e della conseguente riconoscibilità dell'anzianità maturata nel servizio di ruolo comunale anche nel successivo passaggio al ruolo statale della scuola materna. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 485, comma 3, d.lgs. n. 297/1994
Va letto in senso sistematico e non restrittivo: il riconoscimento del servizio pregresso non può essere limitato in modo irragionevole quando l'ordinamento consente la mobilità tra ruoli scolastici e la piena valorizzazione dell'anzianità ai fini giuridici ed economici.
artt. 17, 18 e 23 l. n. 444/1968
Sono richiamati come norme che esprimono l'equiparazione del personale della scuola materna statale a quello della scuola elementare anche quanto allo svolgimento della carriera e al trattamento, senza però essere lette in modo da escludere il riconoscimento dell'anzianità pregressa nei casi di passaggio di ruolo.
art. 3 Cost.
Invocato a sostegno dell'esigenza di evitare disparità irragionevoli di trattamento nella valutazione del servizio pregresso tra docenti provenienti da diversi ordini di scuola.
Richiamato per dichiarare inammissibile il quarto motivo, in quanto la sentenza d'appello non si era discostata dalle ragioni della decisione di primo grado e la ricorrente non aveva assolto agli oneri richiesti per superare il limite al vizio motivazionale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione e falsa applicazione di legge contenute nei primi, secondi, terzi e quinti motivi.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il quarto motivo.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della piena valutabilità del servizio prestato nel medesimo ordine di scuola.
Considerato dalla giurisprudenza richiamata come norma che amplia il sistema dei passaggi di ruolo e incide sulla lettura sistematica delle regole sulla ricostruzione di carriera.
Interpretato, alla luce del quadro normativo sopravvenuto, nel senso che la ricostruzione di carriera e il riconoscimento integrale dell'anzianità operano ogni volta che l'ordinamento consenta il passaggio di ruolo.
artt. 1 e 2 d.l. n. 370/1970, conv. in l. n. 576/1970
Richiamati come precedenti normativi poi trasfusi nell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Richiamato nel passaggio che afferma la necessità di comparare l'anzianità risultante dai criteri legali con quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
Menionata quale integrazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994 nel sistema di calcolo dell'anzianità.
Massime di principio
- Quando l'ordinamento scolastico consente la mobilità tra ruoli o ordini di scuola e prevede una sostanziale equiparazione di carriera e trattamento, il servizio di ruolo pregresso deve essere valorizzato integralmente ai fini giuridici ed economici, salvo una diversa e chiara scelta normativa.
- Le norme sulla ricostruzione di carriera non vanno interpretate in modo isolato e restrittivo, ma secondo una lettura sistematica dell'intero ordinamento scolastico, così da evitare disparità irragionevoli tra docenti in situazioni sostanzialmente omogenee.
- Se la giurisprudenza di legittimità ha consolidato una lettura estensiva delle norme sulla valutazione dell'anzianità nei passaggi di ruolo, il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare la diversità formale del ruolo di provenienza per negare il riconoscimento del servizio pregresso.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto risulti comunque considerato dalla sentenza impugnata; inoltre, in presenza di c.d. doppia conforme, occorre specificamente indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado per superare il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08557/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08568/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08585/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08586/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08589/2024 del 29/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →