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Sentenza

Sentenza n. 3062/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01635/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro il titolo abilitativo comunale per l’installazione di un impianto di telefonia mobile e i relativi atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e operatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il titolo abilitativo rilasciato dal Comune ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile, deducendo, tra l’altro, violazione delle fasce di rispetto stradale, localizzazione in area non preferenziale secondo il piano comunale delle antenne, violazione dei criteri progettuali comunali, omessa convocazione della conferenza di servizi, carenze del parere ARPAV, disboscamento eccedente rispetto a quanto autorizzato, mancata acquisizione della valutazione di incidenza e violazione del principio di precauzione in relazione ai rischi per la salute. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo insufficiente la mera vicinitas e non adeguatamente provati i pregiudizi al panorama, alla salute e al valore degli immobili. In appello la proprietaria ha sostenuto che la vicinanza dell’impianto, indicata in circa 60 metri, e la documentazione prodotta — fotografie, studi sanitari e perizia estimativa — fossero sufficienti a radicare l’interesse. Ha inoltre riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., le censure di merito non esaminate dal TAR. L’operatore ha proposto appello incidentale contro il piano comunale di localizzazione e il relativo regolamento, nella parte ritenuta ostativa alla realizzazione dell’impianto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Ha distinto tra legittimazione a ricorrere e interesse al ricorso, ritenendo necessaria la simultanea presenza della vicinitas e della prospettazione concreta e attuale di un pregiudizio specifico alla sfera giuridica del ricorrente. Nel caso concreto non è stata dimostrata la distanza di circa 60 metri indicata nell’appello; inoltre, tra l’abitazione e l’impianto si interponeva un bosco, sicché non ricorreva una situazione di contiguità o adiacenza. Anche i pregiudizi allegati sono stati ritenuti generici e insufficienti. Quanto al panorama, le fotografie mostravano soltanto la parte superiore del traliccio, visibile in lontananza e parzialmente schermata dalla vegetazione; la mera preesistenza di una visuale migliore non integra un diritto tutelabile, in assenza della prova di una servitù di panorama costituita per titolo, destinazione del padre di famiglia o usucapione. Quanto alla salute, gli studi prodotti prospettavano soltanto una correlazione generale tra campi elettromagnetici e patologie, senza riferimenti alle concrete caratteristiche dell’impianto, senza allegare il superamento dei limiti normativi e senza specifiche critiche alla metodologia modellistica utilizzata da ARPAV. Quanto alla svalutazione immobiliare, la perizia di parte non asseverata era generica, priva di metodologia verificabile, di dati di mercato comparabili e di adeguata giustificazione della percentuale di deprezzamento indicata. Il difetto delle condizioni dell’azione impediva l’esame delle ulteriori censure sull’illegittimità dell’impianto, poiché ciò avrebbe comportato un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. L’appello incidentale dell’operatore è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto dell’appello principale e al consolidamento dell’inammissibilità del ricorso originario. Le spese sono state poste a carico dell’appellante principale.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il titolo abilitativo per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, richiamato quale base del provvedimento impugnato e quale parametro delle censure proposte.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    Invocato quale parametro per le contestazioni relative alla conformità dell’impianto alla disciplina applicabile.

  • art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003

    Invocato in relazione ai procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica e all’omessa convocazione della conferenza di servizi.

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Richiamati nell’appello incidentale dell’operatore con riguardo alla disciplina delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • art. 101 c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado; tali motivi non sono stati esaminati perché è stato confermato il difetto delle condizioni dell’azione.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    Richiamato nell’appello incidentale in relazione alla disciplina comunale della localizzazione degli impianti per telefonia mobile.

  • d.P.C.M. 8 luglio 2003

    Individua i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici; il giudice ha rilevato che non era stato neppure allegato il loro superamento.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Invocato quale parametro della censura relativa alla tutela paesaggistica.

  • art. 32 Cost.

    Invocato in relazione alla tutela della salute e al principio di precauzione, senza che fossero dimostrati pregiudizi concreti riferibili all’impianto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali e l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla normativa europea, per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

Massime di principio

  • La mera vicinitas rispetto a un’opera o a un impianto non è sufficiente a radicare l’interesse al ricorso: il ricorrente deve anche prospettare un pregiudizio concreto e attuale incidente sulla propria sfera giuridica, mentre vicinitas e interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione autonome e concorrenti.
  • Quando tra l’immobile del ricorrente e l’opera contestata si interpongono terreni o una consistente vegetazione, tale situazione può escludere la contiguità o adiacenza necessaria a fondare la vicinitas, soprattutto se la distanza allegata non è adeguatamente provata.
  • La mera percezione parziale e lontana di un’antenna, schermata dalla vegetazione, non dimostra un pregiudizio serio e rilevante alla veduta; la preesistenza di una visuale migliore non costituisce di per sé un diritto tutelabile, in assenza della prova del titolo costitutivo di una servitù di panorama o di altro specifico diritto.
  • Per radicare l’interesse al ricorso mediante l’allegazione di un danno alla salute derivante da un impianto elettromagnetico non è sufficiente richiamare studi generali sulla possibile correlazione tra radiazioni e patologie: occorre un principio di prova riferibile alla concreta installazione e, quantomeno, una contestazione specifica dei limiti emissivi, dei dati tecnici o della metodologia di valutazione utilizzata dall’amministrazione competente.
  • Una perizia estimativa di parte, non asseverata e priva dell’indicazione della metodologia, dei parametri verificabili e di dati di mercato comparabili, non è sufficiente a dimostrare un concreto pregiudizio patrimoniale o la svalutazione di un immobile ai fini dell’interesse a ricorrere.
  • In mancanza delle condizioni dell’azione, il giudice non può esaminare le ulteriori censure di illegittimità dell’atto impugnato, poiché il loro scrutinio si risolverebbe in un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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