Cassazione Penale, Sentenza n. 29588/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. per aver falsamente attestato, in sede di istanza di assunzione alla Pubblica Amministrazione, di non avere riportato condanne. Dal certificato penale risultavano nei suoi confronti tre condanne con sospensione condizionale della pena relative all'art. 2 co. 3 L. n. 516/1982 (norma poi abrogata) e una condanna per reati tributari, nonché una precedente condanna per calunnia con non menzione. In Cassazione il difensore ha articolato due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 483 cod. pen. e dell'art. 28 co. 8 DPR n. 313 (richiamando la nozione per cui le condanne per reato abrogato hanno cessato i loro effetti e le condanne con non menzione non sono dichiarabili ai sensi del DPR 445/2000); (2) errata valutazione ai fini della concessione della sospensione condizionale (art. 164 cod. pen.), poiché alcune precedenti condanne riguardavano reati abrogati di cui si sarebbero dovuti considerare cessati gli effetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato nei profili prospettati e, tuttavia, ha constatato che nel frattempo è maturata la prescrizione del reato: in assenza di sospensioni nel giudizio di merito e non essendo stata rilevata la recidiva dal primo giudice, il termine di prescrizione si è compiuto il 31 gennaio 2023. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che sanziona le false attestazioni in atti pubblici o privati quando rese con le formalità previste; applicata alla dichiarazione resa in sede di istanza di assunzione alla Pubblica Amministrazione.
art. 28 co. 8 D.P.R. n. 313 (citato anche come DPR 313/2012 nel testo)
Disciplina i contenuti della dichiarazione di atto notorio nelle istanze amministrative; qui rilevante per determinare l'ambito delle informazioni che il dichiarante è tenuto a fornire riguardo alle iscrizioni nel casellario.
art. 2 co. 3 L. n. 516/1982
Fattispecie penale abrogata che originò alcune delle condanne del ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'abrogazione comporta la cessazione degli effetti penali.
Norma che ha abrogato parte della disciplina previgente citata; utilizzata nel ragionamento sulla cessazione degli effetti penali delle condanne per reati abrogati.
art. 25 L. n. 74/2000
Ha reintrodotto, in diversa formulazione, la punibilità dell'omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta; la Corte segnala la mancata continuità normativa tra la fattispecie previgente e quella successiva.
art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2004
Norma tributaria penale che non è stata ritenuta continuativa rispetto alla precedente fattispecie abrogata, con conseguente esclusione della continuità degli effetti penali (richiamo alla sentenza Sezioni Unite n. 24782/2018).
D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47
Regolano le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio; la Corte prende atto dell'orientamento secondo cui non vi è obbligo di indicare nel modulo le condanne per le quali sia stata ordinata la non menzione.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il ricorrente lamentava un errore nella valutazione della sua concessione considerando che alcune precedenti condanne avevano perso i loro effetti a seguito di abrogazione.
Regole sul decorso della prescrizione e sulle cause di sospensione/interruzione; la Corte ha applicato queste disposizioni per calcolare la maturazione della prescrizione al 31 gennaio 2023.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina l'assoluzione per non luogo a procedere quando emergono cause di non punibilità; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede evidenza incontrovertibile dagli atti, diversamente dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.
Sentenza Sezioni Unite n. 24782/2018 (Macerata)
Giurisprudenza di legittimità affermante l'assenza di continuità normativa tra la fattispecie dell'art. 2 co. 3 L. n. 516/1982 e la fattispecie successiva, con conseguente cessazione di tutti gli effetti penali per reato abrogato; è richiamata per sostenere la non manifesta infondatezza delle censure difensive.
Giurisprudenza citata (Sez. 5 n. 18 del 27/11/2007, Sez. 5 n. 305 del 20/09/2021, Sez. 2 n. 37556 del 30/04/2019, Sez. 2 n. 26877 del 12/05/2022, Sez. 6 n. 5438 del 1/12/2011, Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009)
Ulteriori precedenti richiamati a supporto dei principi applicati: cessazione degli effetti per reato abrogato, limiti alla declaratoria immediata di proscioglimento e criteri per la declaratoria di estinzione del reato in Cassazione.
Massime di principio
- Se una condanna riguarda una fattispecie poi abrogata e non sussiste continuità normativa con la nuova fattispecie, devono ritenersi cessati gli effetti penali derivanti da quella condanna.
- Nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 e nei moduli previsti dall'art. 28 DPR 313, non vanno indicate le condanne per le quali sia stata ordinata la non menzione; il contenuto obbligatorio della dichiarazione va interpretato secondo la normativa e la giurisprudenza vigente.
- La prescrizione del reato può estinguere il reato anche in Cassazione: se il termine si è compiuto nel frattempo, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione della causa di punibilità.
- Per invocare l'assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è necessario che la non punibilità emerga in modo incontrovertibile dagli atti; in mancanza di tale evidenza la Corte non può procedere a una mera rielaborazione probatoria.
- Nel calcolo della prescrizione rilevano le cause di sospensione/interruzione processuale e la statuizione o meno della recidiva in primo grado; l'assenza di sospensioni e la mancata dichiarazione di recidiva possono portare al perfezionamento della prescrizione.
- Le questioni relative alla cessazione degli effetti di condanne per reati abrogati e all'obbligo di dichiarazione nelle istanze amministrative sono profili distinti: entrambi possono incidere sulla fondatezza della contestazione per falsa attestazione e sulla valutazione dei benefici (es. sospensione condizionale).
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