Cassazione Penale, Sentenza n. 29499/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva riformato la sentenza del G.U.P.: il ricorrente chiedeva la cassazione per violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione (artt. 192, 533, 530 cod.proc.pen.) sostenendo mancanza di prova certa per i capi A) e B), e contestando l'attendibilità del riconoscimento e degli elementi probatori per il capo C) ai sensi dell'art. 628 cod.pen.; denunciava in particolare carenza di riscontri, mancanza di precisione, univocità e gravità degli indizi e la non rilevanza dell'esame genetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte si risolvevano in una mera alternativa valutativa delle risultanze probatorie già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito; ha ritenuto che non fossero dedotte censure di diritto suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Perciò ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo ha condannato a versare €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla valutazione e all'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non impugnassero vizi di diritto relativi all'assunzione delle prove ma solo la diversa valutazione delle stesse, quindi non rilevanti in Cassazione
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha però ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata, logica e non contraddittoria, rendendo inammissibile la richiesta di diversa rivalutazione
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale norma sul giudizio di non doversi procedere o sulla valutazione della prova; la Cassazione ha escluso che le censure sollevassero questioni di diritto sindacabili, essendo dirette alla rivalutazione del materiale probatorio
art. 628 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'attendibilità del riconoscimento per rapina; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'attendibilità del riconoscimento costituisse una mera richiesta di diversa valutazione della prova, e quindi inammissibile in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una somma (ammenda) di €3.000 alla cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono stati ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una semplice rivalutazione del merito o della persuasività delle prove: i ricorsi che chiedono una diversa ponderazione degli elementi probatori sono generalmente inammissibili.
- Per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione è necessario censurare vizi di diritto, carenze logico-giuridiche manifeste nella motivazione o violazioni procedurali, non solo esprimere dubbi sull'attendibilità delle testimonianze o dei riconoscimenti.
- Le questioni attinenti al riconoscimento di persona e alla valutazione di esami (es. genetici) devono essere inquadrate come errori di diritto o vizi procedurali specifici per poter essere sindacate in sede di legittimità; altrimenti saranno considerate valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito.
- La proposizione di ricorsi manifestamente fondati su una mera rilettura alternativa delle prove può comportare sanzioni economiche (condanna alle spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se si riscontra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nella redazione del ricorso è opportuno valorizzare e documentare profili di illegittimità formale o vizi motivazionali manifesti, evitando argomentazioni esclusivamente dedotte sulla base dell'inadeguatezza probatoria, per aumentare le possibilità di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29382/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29418/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29419/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29494/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29500/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29501/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →