Cassazione Penale, Sentenza n. 29418/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per il reato di furto con una aggravante. Il motivo centrale del ricorso è l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) che ha modificato l'art. 624 c.p., ultimo comma, rendendo il delitto di furto punibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni. La circostanza aggravante accertata in merito non rientra tra le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio; pertanto, la riforma incide sulla presente fattispecie. Si discute inoltre sull'applicabilità retroattiva della novella a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore (30/12/2022). Nei fascicoli non è risultata alcuna querela della persona offesa e le verifiche alla Procura hanno dato esito negativo, rendendo impossibile la prosecuzione dell'azione penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la novella normativa in senso favorevole all'imputato anche con riferimento a fatti commessi prima dell'entrata in vigore, richiamando il principio di retroattività della disposizione di favore e la giurisprudenza consolidata. Avendo inoltre accertato l'assenza di querela nel fascicolo e la mancata presenza di querela presso la Procura che ha indagato, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della querela.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
modifica l'art. 624, ultimo comma, c.p.
La novella ha trasformato la procedibilità del furto in querela di parte, salvo specifiche eccezioni; essendo norma di favore per l'imputato, trova applicazione anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore
art. 624 c.p., ultimo comma (nella versione risultante dalla novella)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Stabilisce il nuovo regime di procedibilità per il reato di furto e le eccezioni che configurano la procedibilità d'ufficio
nessuna quote specifica nel testo fornito
Norma di raccordo che governa i rapporti tra leggi penali nel tempo e che legittima l'applicazione retroattiva della disposizione di favore (principio "favor rei")
art. 625 c.p., numeri 7 e 7-bis
citati nel motivo della sentenza come riferimento alle eccezioni alla procedibilità a querela
Indicano le circostanze (es. determinate modalità/oggetti) che possono legittimare la procedibilità d'ufficio anche per reati altrimenti procedibili a querela
Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e Sezioni Penali)
Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008 (Calabrò e altri), Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997 (Frualdo), Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
La giurisprudenza consolidata consente di applicare retroattivamente disposizioni migliorative del regime di procedibilità e, al contrario, impedisce l'applicazione retroattiva di norme che aggravano la procedibilità; questi precedenti sono stati utilizzati per ritenere applicabile la novella anche a fatti anteriori all'entrata in vigore
Massime di principio
- Se una riforma penale introduce una norma di favore che rende un reato procedibile a querela, tale disposizione può trovare applicazione anche per fatti commessi prima della entrata in vigore, per effetto del principio "favor rei" e dell'art. 2, comma 4, c.p.
- Quando il reato è divenuto procedibile solo a querela e non ricorrono le eccezioni che giustificano la procedibilità d'ufficio, l'azione penale non può essere proseguita in assenza della querela; ciò comporta l'annullamento della sentenza irreperibile la querela stessa
- Occorre verificare sempre, prima di proseguire il processo o prima di assumere decisioni in sede di gravame, la presenza nel fascicolo della querela e, se necessario, effettuare controlli presso la Procura che ha svolto le indagini
- La modifica del regime di procedibilità che peggiora la posizione dell'imputato (es. richiedendo condizioni aggiuntive o rendendo irrevocabile la querela) non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della novella
- Le circostanze aggravanti che giustificano la procedibilità d'ufficio devono essere espressamente previste nella norma: se l'aggravante accertata non rientra tra le eccezioni normative, essa non può legittimare la procedibilità d'ufficio dopo la riforma
- In presenza di una disposizione di favore intervenuta nel frattempo, il giudice di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando il difetto procedurale (es. mancanza di querela) impedisce la prosecuzione dell'azione penale
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