Cassazione Penale, Sentenza n. 29500/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo la nullità del giudizio per averlo visto difeso da un avvocato "stabilito" (Avocat Luciano Mattera) in assenza della prevista intesa con un avvocato italiano ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (mancanza della scrittura privata o della dichiarazione congiunta che attestasse l'intesa). Sostiene inoltre che la mera notificazione degli atti all'avvocato italiano codifensore non possa sanare la presunta mancanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la prova dello jus postulandi risultasse dalla procura difensiva del 04/03/2019 con sottoscrizione autenticata, nella quale l'Avocat Luciano Mattera dichiarava di operare "di concerto" con l'Avv. Sebastiano Di Lascio (studio in Roma), sicché l'intesa richiesta dall'art. 8 d.lgs. 96/2001 poteva ritenersi dimostrata. Inoltre il giudice ha osservato che l'atto che si assume mancante era nella disponibilità esclusiva dell'avvocato stabilito e che la mancata produzione di tale atto da parte della difesa impedisce di invocarne la nullità (principio di cui all'art. 182 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, art. 8
L'art. 8 prevede che l'avvocato stabilito possa difendere in Italia agendo d'intesa con un avvocato abilitato e che tale intesa risulti da scrittura privata autenticata o da dichiarazione congiunta resa anteriormente alla costituzione della parte o al primo atto di difesa. La Corte ha ritenuto che una dichiarazione resa nell'atto di procura, autenticata e con espresso riferimento a un avvocato italiano, sia idonea a dimostrare l'intesa richiesta.
codice di procedura penale, art. 182
Il principio è che le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa. La Corte ha applicato tale principio per escludere la possibilità di invocare la nullità derivante dalla mancata produzione di un atto che era nella disponibilità esclusiva della difesa.
codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche una sanzione alla cassa delle ammende per profili di colpa nella scelta dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione resa dall'avvocato stabilito nella procura, se autenticata e idonea a indicare un avvocato italiano con cui opera "di concerto", può soddisfare il requisito di intesa previsto dall'art. 8 d.lgs. 96/2001.
- La parte che solleva la nullità deve dimostrare che l'atto effettivamente manca per causa altrui; se l'atto è nella disponibilità esclusiva della parte o del suo difensore, la mancata produzione può essere imputata a chi vi ha dato causa e ne preclude l'eccepibilità (art. 182 c.p.p.).
- La semplice notificazione degli atti all'avvocato italiano codifensore non sostituisce automaticamente la scrittura privata autenticata o la dichiarazione congiunta richiesta da art. 8, salvo che non sia documentabile un'effettiva intesa secondo le forme richieste.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o causa l'inammissibilità per colpa può essere condannato alle spese e a sanzioni alla cassa delle ammende; è quindi rischioso sollevare questioni formali senza prove documentali chiare.
- In casi analoghi è fondamentale produrre tempestivamente, e se possibile con autenticazione, la scrittura privata o la dichiarazione congiunta che attesti l'intesa tra l'avvocato stabilito e l'avvocato abilitato italiano, preferibilmente prima del primo atto di difesa.
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