Cassazione Penale, Sentenza n. 29382/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva confermato nella condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), denunciando manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi e della persona offesa, la tardività della querela e la presunta illegittimità dell'acquisizione di messaggi WhatsApp.
La decisione
La Corte di Cassazione, esaminata la documentazione prodotta dalla difesa, ha accertato che la persona offesa Vincenzo Ingargiola ha rimesso la querela e che l'imputato ha accettato tale remissione. Di conseguenza il reato procedibile a querela di parte è estinto per remissione di querela e accettazione del querelato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in base all'art. 340 c.p.p.; non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non è stata disposta alcuna valutazione di merito.
Norme richiamate
Individua il reato di truffa; nel caso specifico è stato il capo di imputazione originario ma la sua perseguibilità è subordinata alla querela della persona offesa essendo procedibile a querela di parte.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede il proscioglimento nel merito quando ne ricorrano i presupposti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per un proscioglimento nel merito e pertanto non ha pronunciato proscioglimento ai sensi di questa norma.
Regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in conseguenza dell'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato procedibile a querela di parte si estingue e la sentenza penale può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'accertamento dell'estinzione per remissione di querela prevale su eventuali questioni processuali o di merito (es. attendibilità dei testi, tardività della querela, acquisizione di prove telematiche): una volta verificata la validità della remissione e dell'accettazione, il processo penale si estingue.
- La remissione di querela richiede prova documentale della rinuncia della persona offesa e dell'accettazione da parte dell'imputato; la mancata prova impedisce l'estinzione e lascia le questioni di merito aperte.
- Quando non sussistono i presupposti per il proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2 c.p.p.), il giudice non può pronunciarsi sul merito se il reato è estinto: la conclusione è l'annullamento della sentenza per estinzione piuttosto che un'assoluzione nel merito.
- L'estinzione del reato non esclude la rilevanza delle spese processuali: il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese secondo le norme procedurali applicabili.
Testo integrale
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