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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29382/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva confermato nella condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), denunciando manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi e della persona offesa, la tardività della querela e la presunta illegittimità dell'acquisizione di messaggi WhatsApp.

La decisione

La Corte di Cassazione, esaminata la documentazione prodotta dalla difesa, ha accertato che la persona offesa Vincenzo Ingargiola ha rimesso la querela e che l'imputato ha accettato tale remissione. Di conseguenza il reato procedibile a querela di parte è estinto per remissione di querela e accettazione del querelato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in base all'art. 340 c.p.p.; non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non è stata disposta alcuna valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Individua il reato di truffa; nel caso specifico è stato il capo di imputazione originario ma la sua perseguibilità è subordinata alla querela della persona offesa essendo procedibile a querela di parte.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento nel merito quando ne ricorrano i presupposti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per un proscioglimento nel merito e pertanto non ha pronunciato proscioglimento ai sensi di questa norma.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in conseguenza dell'annullamento della sentenza per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se la persona offesa rimette la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato procedibile a querela di parte si estingue e la sentenza penale può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'accertamento dell'estinzione per remissione di querela prevale su eventuali questioni processuali o di merito (es. attendibilità dei testi, tardività della querela, acquisizione di prove telematiche): una volta verificata la validità della remissione e dell'accettazione, il processo penale si estingue.
  • La remissione di querela richiede prova documentale della rinuncia della persona offesa e dell'accettazione da parte dell'imputato; la mancata prova impedisce l'estinzione e lascia le questioni di merito aperte.
  • Quando non sussistono i presupposti per il proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2 c.p.p.), il giudice non può pronunciarsi sul merito se il reato è estinto: la conclusione è l'annullamento della sentenza per estinzione piuttosto che un'assoluzione nel merito.
  • L'estinzione del reato non esclude la rilevanza delle spese processuali: il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese secondo le norme procedurali applicabili.

Testo integrale

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