Cassazione Penale, Sentenza n. 29494/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità per irregolare notifica e, procedendo alla verifica d'ufficio, ha constatato che nel frattempo il reato si era estinto per prescrizione maturata il 08/12/2022. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio in quanto il reato era estinto per intervenuta prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era fondato sull'inosservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (20 giorni): la citazione per l'udienza di appello è stata notificata all'imputata in data 14/06/2022 (o comunque in termine incompatibile con il decorso dei 20 giorni) per l'udienza del 27/06/2022, violando così il termine a comparire. Tale violazione configura una nullità a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita dal difensore tramite PEC; la Corte di appello non ha valorizzato adeguatamente l'eccezione ritenendo il procedimento svolto a trattazione scritta e rigettando l'istanza di astensione del difensore.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. c, D.P.R. 380/2001
Norma sostanziale relativa a specifiche fattispecie di reato edilizio contestate all'imputata; citata come fatto-reato oggetto del giudizio.
art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
Norma sostanziale relativa a reati in materia di beni culturali, anch'essa parte delle imputazioni riunite per continuazione.
art. 81 c.p. (c.v.), cod. pen.
Rinvio alla continuazione: le varie imputazioni sono state riunite e giudicate in continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., elemento rilevante per la determinazione della pena e dell'unicità del processo.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale che prescrive il termine minimo (20 giorni) per la notificazione della citazione a comparire in appello; la sua violazione integra una nullità a regime intermedio che incide sul diritto di difesa e può determinare l'annullamento della sentenza.
art. 23-bis, L. 176/2020
Richiamata in relazione all'utilizzo della PEC per comunicazioni difensive; la comunicazione via PEC è rilevante ai fini della tempestività delle eccezioni di parte.
Norme del codice penale/procedura penale sulla prescrizione
La Corte ha verificato d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione e ha constatato che la prescrizione era maturata il 08/12/2022, determinando l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di comparizione ex art. 601, comma 3, c.p.p. (20 giorni) configura una nullità a regime intermedio che deve essere presa in considerazione dalla corte d'appello se tempestivamente eccepita.
- Un'eccezione di nullità per irregolare notifica è efficace se sollevata tempestivamente (anche mediante PEC) e, se la corte la omette, la sentenza può essere annullata in sede di legittimità.
- La procedura a trattazione scritta non sostituisce l'obbligo di rispettare i termini di notificazione: l'assenza di richiesta di trattazione orale non rende irrilevante una notifica irregolare.
- Quando l'annullamento è disposto per vizi procedurali, il giudice di legittimità deve comunque verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione; se la prescrizione è intervenuta, può annullare senza rinvio.
- L'uso della PEC per atti difensivi è rilevante ai fini di prova della tempestività delle eccezioni; le difese devono documentare prontamente le eccezioni procedimentali per preservare i diritti dell'imputato.
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