Cassazione Civile, Ordinanza n. 07240/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per intervenuta rinuncia del ricorrente, ritenendo che la dichiarazione del difensore, pur priva di procura speciale alla rinuncia, fosse sufficiente a far venir meno l'interesse alla decisione nel merito. Ha inoltre compensato le spese di lite per giusti motivi e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario relativo a un avviso di accertamento IRPEF. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Latina, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Prima della decisione nel merito, il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente una dichiarazione di rinuncia al ricorso, datata 30 dicembre 2023. La rinuncia non era corredata da procura speciale a rinunciare, ma la Corte ha ritenuto comunque idonea la dichiarazione a manifestare il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha ricevuto rituale comunicazione della rinuncia da parte della cancelleria.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, pur qui non corredata da procura speciale a rinunciare, è stata valutata dalla Corte come idonea a far venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito.
La rinuncia è stata ritenuta ritualmente comunicata dalla cancelleria alla controparte secondo la disciplina processuale vigente.
art. 3, comma 28, lett. m), n. 2, d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato quale fonte di modifica dell'art. 390, comma 3, c.p.c. in tema di comunicazione della rinuncia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo collegato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, anche se non assistita da procura speciale a rinunciare, può essere valorizzata come manifestazione del venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione nel merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la rinuncia al ricorso è ritualmente comunicata alla controparte, il giudizio di legittimità può essere definito senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione sostanziale dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese del processo per giusti motivi e può escludere l'ulteriore contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti di legge.
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