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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 717/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione regionale di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC, comunicato di attivazione degli interventi e bando regionale 2023 per gli interventi SRA, nella parte in cui vietavano ai beneficiari l’uso agronomico di fanghi e rifiuti recuperati in operazioni R10 e imponevano l’uso esclusivo di determinati fertilizzanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di legittimazione, carenza di interesse e mancata impugnazione del Piano strategico nazionale della PAC. Ha sostenuto di avere una posizione qualificata e differenziata, poiché i divieti regionali, pur rivolti formalmente agli imprenditori agricoli beneficiari dei contributi, avrebbero inciso direttamente sulla propria attività di recupero e vendita di fanghi biologici destinati all’agricoltura e sul relativo mercato. In via subordinata ha riproposto i motivi di merito, deducendo violazione del regolamento UE 2021/2115, della disciplina europea e nazionale sui rifiuti e sull’utilizzazione agronomica dei fanghi, dei principi di economia circolare e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzionalità e sviamento. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Regione Lombardia ha proposto appello incidentale contro l’affermazione del TAR secondo cui sarebbe bastato sottrarre alla fertilizzazione con fanghi il 10% delle aree coltivate per accedere ai benefici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello principale limitatamente alle questioni processuali. Ha ritenuto sussistenti sia la legittimazione sia l’interesse a ricorrere, poiché la società, pur non essendo destinataria degli incentivi, opera in un settore immediatamente confinante con quello agricolo e i divieti condizionano concretamente la domanda di fanghi e fertilizzanti da recupero, con un pregiudizio non meramente ipotetico. Ha quindi riformato la sentenza del TAR nella parte in rito ed esaminato il merito. Nel merito ha respinto il ricorso: la scelta regionale di subordinare specifici premi agro-climatico-ambientali all’astensione dall’uso di fanghi e rifiuti recuperati in R10 è espressione di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata solo per evidente irragionevolezza o abnorme illogicità, non ravvisate. La misura non costituisce un divieto generale dell’uso dei fanghi, ma una limitazione volontaria collegata a specifici incentivi e a obiettivi ambientali, coerente con la possibilità, prevista dall’art. 70 del regolamento UE 2021/2115, di imporre impegni ulteriori rispetto ai requisiti minimi. È stata ritenuta conforme anche la durata quinquennale degli impegni, poiché il comma 6 dell’art. 70 prevede una durata da cinque a sette anni; il termine di 24 mesi del comma 3 riguarda invece la remunerabilità di nuovi requisiti divenuti obbligatori, non la durata degli impegni SRA. Le censure relative all’economia circolare, alla concorrenza, alla disparità di trattamento, alla sproporzionalità, al difetto di istruttoria e allo sviamento sono state respinte per infondatezza, genericità o assenza di adeguato riscontro probatorio. Il rinvio pregiudiziale UE è stato ritenuto superfluo per difetto di rilevanza e pertinenza. L’appello incidentale regionale è stato dichiarato inammissibile: l’affermazione del TAR sul limite del 10% costituiva comunque obiter dictum, privo di autonomi effetti vincolanti, oltre a non trovare fondamento negli atti di causa. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati o assorbiti.

  • art. 70 regolamento UE 2021/2115

    Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra cinque e sette anni.

    Consente di subordinare gli interventi agro-climatico-ambientali a impegni ulteriori rispetto ai requisiti minimi e stabilisce, al comma 6, una durata ordinaria da cinque a sette anni. Il termine di 24 mesi previsto dal comma 3 riguarda la remunerazione di nuovi requisiti e non la durata degli impegni SRA.

  • regolamento UE 2019/1009

    È stato ritenuto compatibile con la scelta regionale di consentire, nell’ambito degli interventi SRA, l’uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti dal regolamento e dei fertilizzanti organici aventi matrici costituenti ricomprese nella relativa disciplina; i fanghi di depurazione sono stati considerati matrice non idonea a produrre fertilizzanti ai sensi del regolamento.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso per mancanza dei requisiti di rilevanza e pertinenza, essendo stata ritenuta chiara la conformità degli atti impugnati al diritto dell’Unione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione sono state respinte, in quanto la scelta regionale è risultata collegata agli obiettivi ambientali degli interventi SRA e non affetta dai vizi dedotti.

  • Parte IV d.lgs. 152/2006

    Gli atti regionali hanno escluso, ai fini degli specifici incentivi, l’utilizzazione agronomica di fanghi e altri rifiuti recuperati mediante operazioni R10.

Massime di principio

  • La legittimazione e l’interesse a ricorrere spettano anche al soggetto che non è destinatario diretto del provvedimento, quando l’atto incide concretamente e in modo prevedibile sulla sua attività economica in un settore immediatamente confinante con quello direttamente regolato, determinando una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
  • La previsione, nell’ambito di incentivi agro-climatico-ambientali, di condizioni più restrittive rispetto alla disciplina ordinaria sull’uso di fertilizzanti e fanghi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, abnorme illogicità, sproporzionalità o evidente travisamento.
  • Una misura che vieta l’uso di determinati fertilizzanti solo ai beneficiari di specifici premi e per le superfici oggetto degli impegni non equivale a un divieto generale dell’attività di utilizzazione agronomica e può essere giustificata dagli obiettivi ambientali propri dell’intervento incentivato.
  • Ai sensi dell’art. 70 del regolamento UE 2021/2115, gli interventi agro-climatico-ambientali possono imporre impegni ulteriori rispetto ai requisiti minimi obbligatori; la durata ordinaria degli impegni è compresa tra cinque e sette anni, mentre il limite di 24 mesi concerne la durata della remunerabilità di nuovi requisiti divenuti obbligatori e non la durata dell’impegno SRA.
  • Un’affermazione contenuta nella motivazione di una sentenza, non necessaria ai fini della decisione e non sorretta dagli atti di causa, costituisce obiter dictum: non produce autonomi effetti vincolanti né efficacia conformativa e non è idonea a fondare un’impugnazione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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