Cassazione Civile, Ordinanza n. 11174/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni d'imposta 2007-2011, emessi dal Comune in relazione a un'area fabbricabile di cui il contribuente era comproprietario, sul presupposto di omesse o infedeli dichiarazioni circa il valore del bene. Il giudice d'appello aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo tempestivi gli avvisi, affermando l'obbligo dichiarativo anche per terreni fabbricabili o meno e per abitazioni/costruzioni, considerando non vincolanti i criteri legali di stima dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e valorizzando dati dell'Agenzia del Territorio e del Comune. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: ha contestato, anzitutto, la decadenza dell'azione impositiva per l'anno 2007, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dal versamento e non dalla dichiarazione; ha poi denunciato la violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il valore dell'area andasse determinato al 1° gennaio dell'anno di imposta secondo i criteri normativi tassativi e che il terreno fosse stato sovrastimato nonostante i limiti urbanistici e la mancata attuazione degli strumenti urbanistici; ha inoltre censurato l'uso della prova presuntiva, il difetto di motivazione sulle ulteriori eccezioni e l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 in tema di sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha ritenuto assorbiti il secondo e il quinto motivo e ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di violazione di legge sulla determinazione della base imponibile, nonché il terzo motivo sulla nullità della motivazione apparente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
individua i diversi parametri di ricorso per cassazione utilizzati per censurare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte distingue e valuta separatamente le censure quando sono chiaramente scindibili.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
per gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio il termine decadenziale quinquennale decorre dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati; nel caso concreto il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi fondata sull'omessa o infedele dichiarazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, prezzi medi rilevati sul mercato
i criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI sono tassativi e vincolanti; il giudice di merito deve verificare la corrispondenza del valore accertato a tali parametri e non può sostituirli con valutazioni apodittiche o fondate su elementi estranei.
la censura sulla prova presuntiva resta assorbita perché la questione della corretta stima del valore dell'area deve essere riesaminata alla luce dei parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione che liquida genericamente le eccezioni come infondate senza indicarne contenuto e ragioni non consente di ricostruire l'iter logico della decisione e integra motivazione apparente, quindi nullità della sentenza.
la dedotta omessa pronuncia sulla sanzione unica resta assorbita dall'accoglimento e dal rinvio, dovendo la questione essere eventualmente rivalutata dal giudice di merito all'esito della nuova decisione sul merito della pretesa impositiva.
il ricorrente ne ha dedotto la violazione per l'irrogazione di sanzioni separate in presenza di violazioni della stessa indole riferite a più annualità; la Corte non decide nel merito perché la censura è assorbita.
Massime di principio
- In materia di ICI, la base imponibile delle aree fabbricabili deve essere determinata secondo i criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno natura tassativa e non possono essere sostituiti da valutazioni generiche o da elementi estranei al parametro normativo.
- Il giudice di merito, quando contesta il valore attribuito a un'area fabbricabile, deve verificare in concreto la corrispondenza del valore ai parametri normativi, tenendo conto dell'anno di imposizione e delle caratteristiche urbanistiche e di mercato del bene.
- In caso di omessa dichiarazione, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; la censura che si fondi invece sul solo momento del versamento è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione di merito.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando si limita ad affermazioni stereotipate o apodittiche che non consentono di comprendere quali eccezioni siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte.
- Le doglianze che non si misurano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili perché non colgono il decisum e risultano non pertinenti rispetto alla statuizione censurata.
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